Il condominio esiste e anche conduttori, fai un piccolo regolamento dove evidenzi le spese di conduzione che hai citato, aggiungi la polizza assicurativa per eventuali danni e sei a posto
La Cassazione ha più volte chiarito che il condominio sorge con il frazionamento della proprietà di un fabbricato, vale a dire con
la trasformazione di una situazione di dominio esclusivo in una situazione di dominio plurimo. Non può, pertanto, parlarsi di condominio nel caso segnalato (un edificio composto di tre unità immobiliari di proprietà esclusiva di un unico soggetto: il rapporto che lega il proprietario-locatore e i conduttori è di natura unicamente contrattuale).
Ciò posto, in ordine alla ripartizione delle suddette spese accessorie (compensi di chi esegue la pulizia delle parti comuni, spese legate all’illuminazione delle stesse, al funzionamento di chiusure azionate elettricamente e dei videocitofoni, spurgo dei pozzi neri, manutenzione ordinaria delle grondaie e derattizzazione), salvo un accordo con cui il locatore le ponga a carico dei conduttori (nei contratti liberi, l’art. 9 della legge n°392/1978 può essere integralmente derogato, in quanto la norma fa salvi eventuali “patti contrari”), è possibile utilizzare il criterio:
a)
per millesimi (nulla vieta di utilizzare la stessa unità di misura della proprietà nell’ambito del condominio);
b)
per quote di spettanza (in questo caso, il proprietario-locatore paga 1/3 del dovuto e i conduttori i 2/3).
con l’avvertenza, però, che se un appartamento rimane sfitto, il locatore è tenuto al pagamento (per millesimi o pro quota) di quanto dovuto fino a nuova locazione.
Le modalità per gestire la fattispecie possono essere:
a)
ad evento, quando, cioè, si verifica la spesa, negli stessi tempi e con le stesse modalità indicate per il pagamento del canone di locazione;
b)
a preventivo (formula di maggior successo), versando, in uno con il canone, un’ulteriore somma (computata a parte), predeterminata in misura fissa, con conguaglio (a debito o a credito: in quest’ultimo caso, a scalare dalla successiva rata) alla fine di ogni anno: ciò comporta l’obbligo del locatore di documentare il reale importo delle spese di cui chiede il rimborso.
Per i soli contratti liberi (per i contratti c.d. concordati vige l’obbligo inderogabile di dotarsi dell’apposita tabella di riparto oneri accessori, allegata al DM 30 dicembre 2002), gli oneri accessori, per patto espresso, possono essere anche previsti in forma forfetizzata, senza richiesta di alcun conguaglio al consuntivo: l’importo rimane invariabile e indipendente rispetto all’effettiva entità della spesa per tutta la durata del rapporto locativo.