Vorrei anche aggiungere
scusa se ti cito ma è un atto dovuto.
ci può stare in parte
Qui devo contraddirti
chi dice che gli abusi non li ha realizzati l'attuale proprietario e che la domanda di condono non l'abbia richiesta quest'ultimo?
prima dell'entrata in vigore della legge 47/85 i notaio non avevano l'obbligo di riportare la situazione urbanistica nell'atto
campa cavallo che l'erba cresce
Idem come sopra
Tu veramente credi che un proprietario venditore sia disposto ad assecondare tutte queste richieste, legittime ed in parte cavillose ma giuste, consegnando a destra e a manca documentazione senza almeno vedere l'interesse formalizzato sotto forma d'impegno scritto?
Fossi io il proprietario venditore sai i vafer .......
Senza considerare che magari l'immobile è pure regolare e arriva pinco pallo che se lo compra
Ed io aspirante acquirente (secondo il tuo modus) stò ancora scrivendo l'ennesima richiesta di documentazione che poi insieme a quella precedentemente richiesta se mai consegnatami ci potrò andare tranquillamente al Wc per riciclarla
intanto l'immobile è stato venduto.
Pyer .... dai retta a zio
Da una parte quel che dici ha una certa logica ma dall'altra ciò che dici è difficilmente praticabile
Cos'e' che ci puo' stare in parte..?
Che si compera senza guardare le provenienze..?
Se le opere esistenti, che giuocoforza qualcuno deve aver pur fatto, non sono citate negli atti, in assenza di condono significa che non esistono.
Diversamente, si deve per forza ritenere, che siano li' "cresciute" spontaneamente
Per l'eventuale recupero della documentazione che e' citata sul rogito e che si presume debba essere gia' in possesso del venditore;
Campa cavallo che l'erba cresce, vale molto di piu', per il tecnico incaricato dall'acquirente.
Che ne deve essere ovviamente, autorizzato dal venditore, senza che l'acquirente possa scrivere niente per richiederla.
Utilizzando cosi', carta piu soffice ed idonea, agli utilizzi che hai citato.
Qualora, molto probabile, che frattanto che si reperiscono i documenti, gli effetti della irrevocabilita' della proposta giungano a scadenza, nulla vieta al venditore, di cambiare cavallo in corsa e cedere ad un altro.
Rispodendo al tuo secondo post, citavi l'accordo come sciolto o da rivedere, quindi in ciascuno di questi casi, non valido.
Sviscerare prima, le condizioni o i subordini, espressi nei contratti, perche' questi si avverrino e' sempre, pure in ordine cronologico tra i requisiti, quanto di piu logico si possa fare.
Proprio per non ritrovarsi, a comperare o a vendere, cose diverse dai titoli che si intendono trasferire
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