Troverei la questione senza utilità. Che senso ha costruire il muro divisorio interamente nella propria parte, rinunciando di fatto ad una piccola striscia di proprietà che spetta per legge? I muri si fanno a cavallo dei confini. Oltretutto, fare diversamente crea un mare di problemi: a chi spetta, ad esempio, la manutenzione dal lato del vicino su un muro che non appartiene al vicino? Insomma, perché crearsi problemi inutili?
In ogni caso, il muro di divisione si presume comune, per cui se si vuole derogare a tutti i costi costruendolo tutto sulla proprietà di uno dei due, ci vuole quanto meno un accordo scritto per non sentirsi poi dire che è comune ad entrambi, perdendo così la proprietà della striscetta.
Mi accodo, poi, a quanto scritto da cafelab, visto che alla fine sono le stesse norme della tecnica che suggeriscono come realizzare in modo corretto una doppia parete con isolamento acustico. Ti auguro, in questo caso, di farla proprio bene per non avere i soliti problemi che si riscontrano in questi casi.
Qualcuno, poi, ti saprà dire anche lo spessore che devono avere i muri divisori, ti consiglio di farli in modo che tu possa tranquillamente avvitarci un mancorrente, oppure un manufatto senza che la punta arrivi dal vicino!
Ti allego una sentenza in argomento, se ti può essere utile.
Tribunale Messina, Sez. I, 10/05/2015, n. 1089
In tema di proprietà, il muro che serve da divisione tra edifici o entità prediali omogenee si presume comune. Detta presunzione di comunione del muro divisorio ha carattere relativo e spiega la sua piena operatività fino a rendere irrilevante, nel caso di muro di separazione fra due edifici, l'eventuale anteriorità di uno di questi rispetto all'altro fino a prova contraria, atteso che essa non opera quando risulti che il muro rientra nel dominio esclusivo di uno dei due confinanti, in forza di uno qualunque dei modi di acquisto, originario o derivativo, della proprietà immobiliare. Pertanto, la presunzione anzidetta è vinta anche dall'accertamento che il muro è stato costruito nella sua interezza su di una sola delle aree contigue, con conseguente acquisto per accessione, salvi gli effetti di un titolo pattizio successivamente intervenuto ovvero dell'usucapione.
Avv. Stefano Duchemino