Bagudi

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Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Sto discutendo con un collega sull'argomento.

Lui che vuole partecipare ad un'asta, nella quale può offrire il 25% in meno, afferma che in questo caso anche la cauzione dovrà essere commisurata al 25% in meno...

Qual'è la verità ?
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
è scritto sull avviso , è comisurato all offerta in busta non alla base d asta e dato che è competitiva si offrre 1 eruo o cento euro sopra il ribasso consentito, solo i privati che si "gasano" fanno offerte che alzano subito il prezzo di rialncio , ed in genere sono aste bruciate in quanto si scannano due privati e l immobile viene venduto sopra mercato per la gioia dei creditori e forse dell esecutato :)
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
Con l'applicazione del nuovo 560cpc chissà che le cose non cambino.
e sei volpino... :) cambiano i tempi e da una lato si da certezza sugli ordini di liberazione che cosi per legge avverranno contestualmente al decreto di trasferimento ( in molte sedi giudiziarie pero gia avveniva cosi) , per il resto non cambia granchè in quanto è stata eliminata la discrezionalita del GE se autorizzare la permanenza o meno dell esecutato se residenza ( ma i GE lasciano sempre l esecutato dentro se è la residenza ) , anzi il 6 comma prbabilmente verra interpretato come imperativo che se non è la residenza dell esecutato il bene viene liberato subito , poi se l esecutato fa intralcio etc.. come oggi viene buttato fuori . Nella pratica in tutto questo il custode sara piu temuto dal esecutato in quanto è lui che vigila avendone un rafforzamento di responsabilita sulla vigilanza del bene e della condotta del esecutato in relazione al bene ed ovviamente alla residenza (se fittizia) ....con questo quando va via l esecutato continuera a portarsi via termosifoni e rubinetti :)
 

Miciogatto

Membro Senior
Privato Cittadino
( ma i GE lasciano sempre l esecutato dentro se è la residenza )

Stai certo che non è così ovunque. Ci sono tribunali che buttano fuori già prima dell'aggiudicazione e intendo anche prima del primo incanto.
Che poi, spesso, ci voglia poco a fare istanza e trovare la pezza d'appoggio per ottenere autorizzazione fino all'aggiudicazione è materia che riguarda chi ha l'avvocato costituito ma tanti esecutati non ce l'hanno.

In definitiva cambierà molto in alcuni tribunali (quelli che oggi liberano subito) e poco o nulla in altri.

Visto che sei avvocato volevo chiederti come la pensi su questo: come sai il novellato articolo non si applica se non alle esecuzioni iscritte a ruolo da metà febbraio di quest'anno in poi. Qualcuno però dice:

"La norma, come stabiliscono i principi generali contenuti nelle Preleggi, vale per il futuro e dunque non ha effetto retroattivo. Il che implica che gli sfratti e gli sloggi già conclusi ,non consentano che il debitore rientri nella sua casa.

Ma rispetto alle procedure in corso vi è una particolare situazione. Siamo al cospetto dello ius superveniens (diritto sopraggiunto) ma di una norma più favorevole alla parte più debole: Favor Debitoris, a favore del debitore.

Uno sloggio si ritiene compiuto quando vi è l’immissione nel possesso del bene. Con la nuova norma,che contiene il principio che il debitore può rimanere nella sua casa sino alla notifica del decreto di trasferimento, qualora il custode con il fabbro non abbia completato le operazioni di sloggio-consegna delle chiavi da parte del debitore e cambio della serratura, il debitore non deve lasciare la sua casa."

Che ne pensi? Ha un fondamento a tuo avviso? Dipenderà dalla discrezionalità del GE? Grazie in anticipo.
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
Stai certo che non è così ovunque. Ci sono tribunali che buttano fuori già prima dell'aggiudicazione e intendo anche prima del primo incanto.
Che poi, spesso, ci voglia poco a fare istanza e trovare la pezza d'appoggio per ottenere autorizzazione fino all'aggiudicazione è materia che riguarda chi ha l'avvocato costituito ma tanti esecutati non ce l'hanno.

In definitiva cambierà molto in alcuni tribunali (quelli che oggi liberano subito) e poco o nulla in altri.

Visto che sei avvocato volevo chiederti come la pensi su questo: come sai il novellato articolo non si applica se non alle esecuzioni iscritte a ruolo da metà febbraio di quest'anno in poi. Qualcuno però dice:

"La norma, come stabiliscono i principi generali contenuti nelle Preleggi, vale per il futuro e dunque non ha effetto retroattivo. Il che implica che gli sfratti e gli sloggi già conclusi ,non consentano che il debitore rientri nella sua casa.

Ma rispetto alle procedure in corso vi è una particolare situazione. Siamo al cospetto dello ius superveniens (diritto sopraggiunto) ma di una norma più favorevole alla parte più debole: Favor Debitoris, a favore del debitore.

Uno sloggio si ritiene compiuto quando vi è l’immissione nel possesso del bene. Con la nuova norma,che contiene il principio che il debitore può rimanere nella sua casa sino alla notifica del decreto di trasferimento, qualora il custode con il fabbro non abbia completato le operazioni di sloggio-consegna delle chiavi da parte del debitore e cambio della serratura, il debitore non deve lasciare la sua casa."

Che ne pensi? Ha un fondamento a tuo avviso? Dipenderà dalla discrezionalità del GE? Grazie in anticipo.
Come intuisci nelle esecuzioni c'è molto "irrituale" pertanto sara discrezione del GE , pertanto per il pregresso i GE tenderanno a confermare l autorizzazione sulla scia del cambiato orientamento legislativo , mentre dove questi sia gia avvenuto , non sara applicabile di certo , e i creditori si opporranno ad eventuali richieste , che non mancheranno da parte degli esecutati sloggiati . Circa gli "sloggi" attuali sentendo colleghi di altre citta vengono effettuati a macchia di leopardo che emette l ordine all aggiudicazione ( come dovrebbe essere teoricamente pre cambiamento) e nei centri piu grandi al decreto di trasferimento .

Circa l ultimo punto , non è proprio cosi; l ordine di liberazione viene emesso ed il GE da termine all occupante , se l occupante non ottempera allora il custode interviene forzosamente , pertanto la "copertura legislativa " si ferma al decreto di trasferimento nel termine che il GE indica , dopo no in quanto l occupante non sta ottemperando all ordine del GE .
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Sto discutendo con un collega sull'argomento.

Lui che vuole partecipare ad un'asta, nella quale può offrire il 25% in meno, afferma che in questo caso anche la cauzione dovrà essere commisurata al 25% in meno...

Qual'è la verità ?

Solitamente è pari al 10% dell'offerta proposta, esempio:

Base d'asta 100, offerta minima 75.
Di solito (ma vedere comunque il bando) puoi predisporre un assegno MINIMO da 7,5.
 

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