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Il Decreto Sviluppo bis approvato dal Consiglio dei Ministri il 04/10/2012 ha stabilito, all'art 5 comma 2, che anche le aziende individuali saranno obbligate, entro la fine del 2013, a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), allo scopo di snellire e velocizzare le procedure burocratiche e rendere più diretto il rapporto tra le aziende e la Pubblica Amministrazione. Il suddetto articolo prevede infatti: "Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013".
Questo provvedimento tende a far sì che i tre milioni e mezzo di ditte individuali si allineino a quanto è già un obbligo per le società di persone e di capitali, verificato che, ad oggi, sono meno di 60.000 le ditte individuali (pari a circa l'1,5%) che si sono già dotate di una PEC.
Sempre l'art. 5, al comma 1 estende l'obbligo, a tutte le imprese individuali "che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto", di indicare un loro indirizzo PEC.
Infine, il presente Decreto dispone che venga istituito l'INI-PEC, ovvero l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.
Ecco, qui di seguito, il testo a cui si fa riferimento:
"1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, e’ istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di accesso e di aggiornamento".
Questo provvedimento tende a far sì che i tre milioni e mezzo di ditte individuali si allineino a quanto è già un obbligo per le società di persone e di capitali, verificato che, ad oggi, sono meno di 60.000 le ditte individuali (pari a circa l'1,5%) che si sono già dotate di una PEC.
Sempre l'art. 5, al comma 1 estende l'obbligo, a tutte le imprese individuali "che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto", di indicare un loro indirizzo PEC.
Infine, il presente Decreto dispone che venga istituito l'INI-PEC, ovvero l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.
Ecco, qui di seguito, il testo a cui si fa riferimento:
"1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, e’ istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di accesso e di aggiornamento".