Credo che senza entrare nel merito della giustezza o meno dell'esclusiva, una cosa sia chiara , pippo28 ha firmato un contratto , quindi un obbligazione pertanto nel momento in cui ha sottoscritto un altro contratto di vendita per lo stesso bene , si è reso inadempiente nei confronti della prima agenzia Immobiliare per non aver rispettato l'esclusiva.
Tale nozione è definita nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 1218 del codice civile.
In sostanza, ogni obbligazione e contratto devono essere adempiuti secondo criteri di correttezza e diligenza, pena il risarcimento del danno (art. 1223 codice civile),
Tale interpretazione dell'art. 1218 c.c. trova, infatti, giustificazione nella integrazione con gli art. 1175 (reciproco dovere di correttezza) e 1176 (criterio della diligenza) del codice civile.
Naturalmente, come previsto dallo stesso articolo 1218 il contraente non adempiente al contratto ben può provare che l'inadempimento non è dovuto al suo comportamento, ma a causa a lui non imputabile e non subire, così, le conseguenze del risarcimento del danno.
Un temperamento, inteso come la logica conseguenza della coincidenza della giustizia sostanziale con la giustizia formale, è previsto, inoltre, dal codice civile, allorchè, all'art. 1460 del codice civile prevede che una parte non è tenuta all'inadempimento del contratto se l'altra non ha adempiuto alla propria obbligazione: tale difesa è definita come eccezione di inadempimento (inadimplenti non ademplendum est).
In sostanza, si può provare che inadempiente al contratto per primo è stato l'altro contraente e proporre così l'eccezione (al fine di ottenere il risarcimento del danno): ciascuna delle parti di un contratto con prestazioni corrispettive può non adempiere la propria obbligazione ove l'altra parte si rifiuti di adempiere la propria.
Quindi , secondo me, è giusta la richiesta della prima agenzia ed il consiglio che mi sento di dare è quello di trovare un accordo con la prima e ritirare il mandato con la seconda, anche perchè nullo.