gegio

Membro Junior
Agente Immobiliare
La penale viene pagata solo quando l'immobile viene venduto, non per il fatto che è stato pubblicizzato da altra agenzia.
Per correttezza prima di darlo ad altra agenzia, bisogna informare la prima (titolare di esclusiva) motivando la decisione.
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
La penale è sicuramente eccessivamente onerosa... diglielo ;), chi ti dice che non basta darlo in pubblicità agli altri pecca di superficialità e parte da proprie convinzioni, di solito invece le esclusive contengono clausole che fanno scattare la penale per tali comportamenti. Io tra l'altro vedrei come giustificata la penale solo nel caso in esame, cioè permettendo anche a chi non ha l'incarico di pubblicizzare l'immobile e lavorarci, se invece un proprietario se la vende, con qualsiasi mezzo, senza far fare visite a altri agenti ne pubblicizzarla, non vedo perché dovrebbe pagarla, la penale... io non firmerei mai.
 

studiopci

Membro Storico
Credo che senza entrare nel merito della giustezza o meno dell'esclusiva, una cosa sia chiara , pippo28 ha firmato un contratto , quindi un obbligazione pertanto nel momento in cui ha sottoscritto un altro contratto di vendita per lo stesso bene , si è reso inadempiente nei confronti della prima agenzia Immobiliare per non aver rispettato l'esclusiva.
Tale nozione è definita nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 1218 del codice civile.
In sostanza, ogni obbligazione e contratto devono essere adempiuti secondo criteri di correttezza e diligenza, pena il risarcimento del danno (art. 1223 codice civile),
Tale interpretazione dell'art. 1218 c.c. trova, infatti, giustificazione nella integrazione con gli art. 1175 (reciproco dovere di correttezza) e 1176 (criterio della diligenza) del codice civile.
Naturalmente, come previsto dallo stesso articolo 1218 il contraente non adempiente al contratto ben può provare che l'inadempimento non è dovuto al suo comportamento, ma a causa a lui non imputabile e non subire, così, le conseguenze del risarcimento del danno.
Un temperamento, inteso come la logica conseguenza della coincidenza della giustizia sostanziale con la giustizia formale, è previsto, inoltre, dal codice civile, allorchè, all'art. 1460 del codice civile prevede che una parte non è tenuta all'inadempimento del contratto se l'altra non ha adempiuto alla propria obbligazione: tale difesa è definita come eccezione di inadempimento (inadimplenti non ademplendum est).
In sostanza, si può provare che inadempiente al contratto per primo è stato l'altro contraente e proporre così l'eccezione (al fine di ottenere il risarcimento del danno): ciascuna delle parti di un contratto con prestazioni corrispettive può non adempiere la propria obbligazione ove l'altra parte si rifiuti di adempiere la propria.
Quindi , secondo me, è giusta la richiesta della prima agenzia ed il consiglio che mi sento di dare è quello di trovare un accordo con la prima e ritirare il mandato con la seconda, anche perchè nullo.
 

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