In un contratto di locazione , in regime di Cedolare Secca, si puo inserire contrattualmente la clausola " pagamento di una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile oltre la scadenza" ?
La risposta è affermativa. L’art. 1382 (
Effetti della clausola penale) cod. civile recita: “
La clausola con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo dell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.
Pertanto, nulla vieta alle parti di prevedere in contratto che il conduttore sia tenuto al pagamento – oltre all’indennità di occupazione - di una determinata somma per ogni giorno di permanenza nell’immobile, oltre la durata del contratto, salvo il maggior danno (il ritardo nella consegna della cosa locata costituisce un comportamento antigiuridico del conduttore potenzialmente lesivo del patrimonio del locatore). Anche la Suprema Corte (come evincibile dal link richiamato da Che Casa!) ha confermato tale orientamento.
E’ senz’altro da escludere che debba considerarsi nulla una simile clausola inserita nei contratti abitativi a canone libero. Tale clausola è applicabile anche ai contratti in regime di cedolare secca, in quanto la condizione di efficacia dell’opzione riguarda la rinuncia a “ritoccare” il canone di locazione e l’obbligazione prevista dall’art. 1382 è autonoma e ha natura di valore, avente ad oggetto l’inadempimento o il ritardo dell’inadempimento. Problematica, invece, tale soluzione per le locazioni convenzionate, vincolate tassativamente ai contrati-tipo allegati al DM 30 dicembre 2002, in cui l’autonomia contrattuale delle parti è limitata.
La nullità non dovrebbe toccare neanche i contratti a destinazione commerciale, in quanto la rigida tutela dell’art. 79 della legge n°392/1978 - che vieta convenzioni dirette ad attribuire ulteriori vantaggi economici a favore del locatore in violazione della legge - a ben guardare, non può estendersi oltre la durata del contratto, vale a dire a contratto scaduto.