Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Si può inserire tutto ciò che si vuole, ricorda che le clausule contro legge si annullano!
Sentenza sacrosanta: ma risponde all'interrogativo posto?
La clausola ipotizzata è o non è contro la legge?
Sono quasi convinto che tu abbia in proposito un ... retropensiero e risposta.
Ma noi che leggiamo rimaniamo con una previsione dl tipo:

Se il Cervino ha il cappello, o fa brutto o fa bello!

Ecco perchè trovavo buffo l'esito.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
La clausola ipotizzata è o non è contro la legge?

..è fuori dal mondo.
Nel nostro ordinamento sono già previsti gli eventuali gravami per il quesito in oggetto.
"Ricamarci" sopra vale a dire metterci "cattivo sangue" nel contratto ancora prima di stipularlo.
Se Vi sono dubbi o peggio sospetti di una mancata riconsegna del locale meglio non stipulare affatto il contratto.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
@PyerSilvio: Anche la tua risposta non è facilmente decodificabile.

Un conto sono le valutazioni sulla liceità di una clausola
Un conto le valutazioni sulla opportunità di un dato comportamento
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
@PyerSilvio: Anche la tua risposta non è facilmente decodificabile.

Un conto sono le valutazioni sulla liceità di una clausola
Un conto le valutazioni sulla opportunità di un dato comportamento

Io una clausola del genere non l'ho mai vista. Tu..?
Il codice civile valuta ( o cerca di essere efficace) per tutte le opportunità dei determinati comportamenti.
Se no Checistaffare..??
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
In un contratto di locazione , in regime di Cedolare Secca, si puo inserire contrattualmente la clausola " pagamento di una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile oltre la scadenza" ?



La risposta è affermativa. L’art. 1382 (Effetti della clausola penale) cod. civile recita: “La clausola con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo dell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”.

Pertanto, nulla vieta alle parti di prevedere in contratto che il conduttore sia tenuto al pagamento – oltre all’indennità di occupazione - di una determinata somma per ogni giorno di permanenza nell’immobile, oltre la durata del contratto, salvo il maggior danno (il ritardo nella consegna della cosa locata costituisce un comportamento antigiuridico del conduttore potenzialmente lesivo del patrimonio del locatore). Anche la Suprema Corte (come evincibile dal link richiamato da Che Casa!) ha confermato tale orientamento.

E’ senz’altro da escludere che debba considerarsi nulla una simile clausola inserita nei contratti abitativi a canone libero. Tale clausola è applicabile anche ai contratti in regime di cedolare secca, in quanto la condizione di efficacia dell’opzione riguarda la rinuncia a “ritoccare” il canone di locazione e l’obbligazione prevista dall’art. 1382 è autonoma e ha natura di valore, avente ad oggetto l’inadempimento o il ritardo dell’inadempimento. Problematica, invece, tale soluzione per le locazioni convenzionate, vincolate tassativamente ai contrati-tipo allegati al DM 30 dicembre 2002, in cui l’autonomia contrattuale delle parti è limitata.

La nullità non dovrebbe toccare neanche i contratti a destinazione commerciale, in quanto la rigida tutela dell’art. 79 della legge n°392/1978 - che vieta convenzioni dirette ad attribuire ulteriori vantaggi economici a favore del locatore in violazione della legge - a ben guardare, non può estendersi oltre la durata del contratto, vale a dire a contratto scaduto.
 

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