Una deliberazione in assemblea nel modo sancito dalla sentenza la renderebbe cogente.
Ma l'assemblea deve deliberare la realizzazione di pensiline (una pluralità di esse) in quanto le ritiene indispensabili e necessarie ai fini della protezione della/e facciata/e.
E' questo il sunto dell'ordinanza n. 6010/2019:
> il condominio ne vede la necessità e di conseguenza delibera la realizzazione, la stessa realizzazione che viene posta in essere con il contributo/ripartizione condominiale.
Diversamente sarebbe se un singolo condòmino in un momento successivo alla costruzione dell'edificio, chiede in assemblea il "consenso" per realizzare una pensilina a protezione di una balcone aggettante di proprietà esclusiva.
In quest'ultima ipotesi la pensilina creata dal singolo ha la stessa valenza di titolarità del balcone, è una proprietà esclusiva.
Ma l'assemblea deve deliberare la realizzazione di pensiline (una pluralità di esse) in quanto le ritiene indispensabili e necessarie ai fini della protezione della/e facciata/e.
E' questo il sunto dell'ordinanza n. 6010/2019:
> il condominio ne vede la necessità e di conseguenza delibera la realizzazione, la stessa realizzazione che viene posta in essere con il contributo/ripartizione condominiale.
Diversamente sarebbe se un singolo condòmino in un momento successivo alla costruzione dell'edificio, chiede in assemblea il "consenso" per realizzare una pensilina a protezione di una balcone aggettante di proprietà esclusiva.
In quest'ultima ipotesi la pensilina creata dal singolo ha la stessa valenza di titolarità del balcone, è una proprietà esclusiva.