marcanto

Membro Senior
Professionista
Una deliberazione in assemblea nel modo sancito dalla sentenza la renderebbe cogente.
Ma l'assemblea deve deliberare la realizzazione di pensiline (una pluralità di esse) in quanto le ritiene indispensabili e necessarie ai fini della protezione della/e facciata/e.
E' questo il sunto dell'ordinanza n. 6010/2019:
> il condominio ne vede la necessità e di conseguenza delibera la realizzazione, la stessa realizzazione che viene posta in essere con il contributo/ripartizione condominiale.

Diversamente sarebbe se un singolo condòmino in un momento successivo alla costruzione dell'edificio, chiede in assemblea il "consenso" per realizzare una pensilina a protezione di una balcone aggettante di proprietà esclusiva.
In quest'ultima ipotesi la pensilina creata dal singolo ha la stessa valenza di titolarità del balcone, è una proprietà esclusiva.
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Ciao @marcanto, ciò che affermi è corretto ma nel caso in questione le pensiline nascono assieme al fabbricato e quindi, in assenza di un titolo che ne determini la proprietà esclusiva, rileva la cosiddetta presunzione di condominialità.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Ciao
la mia perplessità è appunto che nella fattispecie:
" La pensilina è stata costruita con la costruzione dell'edificio "

mentre l'ordinanza 6010 si articola
" approvazione della delibera condominiale che aveva approvato la realizzazione di tre pensiline nello stabile condominiale "
benché in entrambi i casi "si configurerebbero" come elementi condominiali, va anche detto che nascono in momenti differenti, le prime poi come scelte architettoniche progettuali, le seconde come scelte di esigenze.

Quindi per superare l'impaccio indichi in #10 " consiglio di deliberare in assemblea un'equa ripartizione ...... " ossia lasciando all'assemblea di regolare una ripartizione sotto forma di accordo in mancanza di dettami specifici.
almeno questa la mia interpretazione.
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Certamente il caso affrontato dalla Cassazione è diverso. Si tratta pur sempre però di una ripartizione delle spese di pensiline di proprietà comune. Se così è - mi pare non sussistano dubbi su questo - la competenza a deliberare è dell'assemblea. La suprema Corte afferma che il criterio corretto da applicare è il secondo comma dell'art. 1123 c.c.,
che è volutamente generico per poter trovare applicazione ai casi più disparati. Nel caso concreto quindi l'assemblea deve solamente decidere la percentuale di spesa da attribuire ai proprietari dei balconi e di conseguenza quella da ripartire fra tutti.
 

mauuumauuu

Membro Attivo
Privato Cittadino
Confermo che la pensilina (le pensiline) sono state costruite con la costruzione dell'edificio; la domanda è stata posta anche in conseguenza del fatto che prossimamente si andrebbe a deliberare in assemblea sull'utilizzo delle stesse o diciamo meglio per l'installazione di reti anti piccioni sulle stesse e questo contro il parere di qualcuno in minoranza che riterebbe l'opera non necessaria per vari motivi oltre che perchè antiestetica e questi qualcuno sarebbero anche i proprietari immediatamente sotto le pensiline.
 

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