M

mata

Ospite
Se (da quanto ho capito) il Comune richiede la variazione nella categoria catastale A10, si sbaglia. Ti allego una pagina del testo "L'attribuzione della rendita catastale e la tutela dei cittadini" (Maggioli editore - 2013), in cui si precisa appunto che "Si attribuisce la categoria A10 a quelle unità che hanno la specifica destinazione ad ufficio privato (...agenzie di viaggio, ecc.) non ubicate in locali a piano terra parificabili a negozi)."
Faccii sapere come va a finire.
Ciao, il Maggioli non è la Legge ... se la destinazione d'uso è cambiata ad ufficio, va variata la categoria catastale ed inoltre ai sensi del DPR 138/98 è diverso sia il metodo di calcolo (a vano anzichè a mq.) che la rendita. "Va ricordato che la categoria catastale viene attribuita in base alla destinazione d’uso e alle caratteristiche costruttive dell’immobile; la classe viene determinata, in primo luogo, in base al contesto urbano di ubicazione e, in secondo luogo, con riferimento alle altre caratteristiche proprie dell’unità immobiliare non considerate per l’attribuzione della categoria".
http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...er+microzone/schedainfo+classamento+microzone
 

peopeo

Membro Attivo
Privato Cittadino
L'autore del testo da me citato, Antonio Iovine, è stato dirigente responsabile per i servizi catastali dell'Agenzia del territorio. Parrebbe quindi un indirizzo autorevole. Detto questo, è un fatto che la normativa catastale è oggetto di variabili interpretazioni e usi locali. In tutto questo, chi eventualmente ci rimette è il cittadino, che può diventare la vittima di interpretazioni controverse e ingiustizie.
 

cafelab

Moderatore
Membro dello Staff
Professionista
Come dice Mata il Maggioli non è legge, il fatto che l'autore del testo abbia un buon curriculum non c'entra nulla.

A parte questo, non fare confusione fra la normativa urbanistica e quella fiscale applicata al catasto.
Qui la contestazione è di natura "urbanistica", non gli hanno detto: devi pagare + IMU, gli hanno detto: non puoi avere un ufficio in uno spazio destinato al commercio.

Sei un tecnico?
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
Come dice Mata il Maggioli non è legge, il fatto che l'autore del testo abbia un buon curriculum non c'entra nulla.

A parte questo, non fare confusione fra la normativa urbanistica e quella fiscale applicata al catasto.
Qui la contestazione è di natura "urbanistica", non gli hanno detto: devi pagare + IMU, gli hanno detto: non puoi avere un ufficio in uno spazio destinato al commercio.

Sei un tecnico?

Magari sbaglio ma non credo che un giorno un funzionario si svegli e dica ad una proprietario che il suo negozio debba diventare ufficio (salvo rarissimi casi) perchè si è deciso in comune.
Credo invece che il comune, in base alla distribuzione degli spazi interni, possa richiedere la trasformazione da negozio ad ufficio perchè cio' è nella realtà dei fatti. In questo caso non ci troverei nulla di strano.
 

Gi79

Membro Attivo
Privato Cittadino
EDILIZIA PRIVATA: La destinazione d’uso di un immobile non si identifica con l’impiego che in concreto ne fa il soggetto utilizzatore, ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo, e ciò in quanto la nozione di “uso” urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia strutturale dell’immobile –quale individuata nel titolo edilizio–, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori.

Va premesso che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la destinazione d’uso di un immobile non si identifica con l’impiego che in concreto ne fa il soggetto utilizzatore, ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 09.02.2001 n. 583; TAR Liguria, Sez. I, 25.01.2005 n. 85), e ciò in quanto la nozione di “uso” urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia strutturale dell’immobile –quale individuata nel titolo edilizio–, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori (v., tra le altre, TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 07.05.1992 n. 219) (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, sentenza 07.09.2012 n. 537 - link a www.giustizia-amministrativa.it).
 
M

mata

Ospite
Magari sbaglio ma non credo che un giorno un funzionario si svegli e dica ad una proprietario che il suo negozio debba diventare ufficio (salvo rarissimi casi) perchè si è deciso in comune.
Credo invece che il comune, in base alla distribuzione degli spazi interni, possa richiedere la trasformazione da negozio ad ufficio perchè cio' è nella realtà dei fatti. In questo caso non ci troverei nulla di strano.
Non occorre che ci siano delle modifiche, per compiere un abuso edilizio: per questo la legge prevede il cambio di destinazione d'uso anche in assenza di opere e, a seconda dei casi, la verifica degli standards urbanistici (es.: parcheggi) od igienico-sanitari (per esempio, essendo equiparato il cambio di destinazione d'uso a nuova costruzione, dovrà essere a norma con l'altezza, i coefficienti areoilluminanti, le superfici minime dei locali previste dal Regolamento d'igiene (chessò: soggiorno, camere ecc.). Ovviamente solo se il PRG (o Regolamento Urbanistico) lo consentano e previa presentazione di una DIA od il rilascio addirittura di un atto amm.vo (molto più raro).[DOUBLEPOST=1386701937,1386701748][/DOUBLEPOST]
EDILIZIA PRIVATA: La destinazione d’uso di un immobile non si identifica con l’impiego che in concreto ne fa il soggetto utilizzatore, ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo, e ciò in quanto la nozione di “uso” urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia strutturale dell’immobile –quale individuata nel titolo edilizio–, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori.

Va premesso che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la destinazione d’uso di un immobile non si identifica con l’impiego che in concreto ne fa il soggetto utilizzatore, ma con la destinazione impressa dal titolo abilitativo (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 09.02.2001 n. 583; TAR Liguria, Sez. I, 25.01.2005 n. 85), e ciò in quanto la nozione di “uso” urbanisticamente rilevante è ancorata alla tipologia strutturale dell’immobile –quale individuata nel titolo edilizio–, senza che essa possa essere influenzata da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori (v., tra le altre, TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 07.05.1992 n. 219) (TAR Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, sentenza 07.09.2012 n. 537 - link a www.giustizia-amministrativa.it).
E' appunto quello che si diceva: la destinazione d'uso risulta dai permessi rilasciati. Però se tu ne fai un uso difforme (nella fattispecie adibisci un negozio a ufficio), senza variarne la destinazione, puoi essere sanzionato.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto