si parte dalle misure effettive e si applicano dei coeficenti correttivi in più e in meno, poi si proporziona tutto a 1000
per i coeficenti correttivi, la scelta è libera, sia per quali, sia per valori, varia da tecnico a tecnico
esiste una legge fatta per delle costruzioni di edilizia particolare che qualcuno applica anche in tutti gli altri casi, ma non è obbligatorio
facciamo alcuni es di coeficenti correttivi
a) piano la presenza o meno dell'ascensore, cambi la valutazione dei piani
B) esposizione a nord vale meno se l'immobile è a nord ... di più se è a sud ...
c) affaccio su una strada trafficata vale meno rispetto ad un parco
d) destinazione un garage vale di più, della stessa superfice divisa fra garage e ripostiglio (il garage si può attrezzare anche da riporstiglio in una porzione, un ripostiglio è solo un ripostiglio, non vi entra l'auto ...)
e) ...
non si possono contestare delle tabelle perchè per il coeficente a nord è stato scelto 1,1 e non 0,9
si possono contestare se a parità di nord ad uno è stato applicato 1,1 e ad un altro 0,9
non si possono contestare le tabelle dove si è scelto di considerare la destinazione d'uso e ma si ignora l'esposizione
in ogni caso constestazioni del genere non vengono mai fatte, perchè non ho mai visto consegnare ai condomini, la tabella che mostra come sono stati fatti i millesimi accettati nel rogito
Questi sono gli art del codice di attuazione del codice civile
Art. 68
Per gli effetti indicati dagli art.1123, 1124, 1126, e 1136 del codice, il regolamento di condominio (art. 1138 c.c.) deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprieta' esclusiva ai singoli condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello dell' intero edificio, devono essere espresse in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti o dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano.(art. 72 d.a.c.c.)
Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o di porzione di piani possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, e' notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.