“CANCELLAZIONE DI SEGNALAZIONI DEI RITARDI DI PAGAMENTO”
Art. 8-bis del D.L. 70/2011 “Decreto Sviluppo” convertito in Legge n. 106/2011
Per opportuna conoscenza si informa che l’entrata in vigore della legge 106 del 12 luglio 2011, art. 8-bis, ha determinato un cambiamento nelle modalità di gestione delle informazioni riguardanti le insolvenze sanate nelle Centrali Rischi italiane, sia Pubbliche (Centrale dei Rischi Bankitalia) che private (CRIF, CERVED, ecc.).
Di seguito si riporta integralmente il suddetto articolo di legge:
“Art. 8-bis
1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell’istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall’avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un’unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La Banca d’Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l’attuazione del presente articolo.”
Pertanto, la norma in oggetto impatta sull’operatività delle Banche in quanto:
1- è necessario effettuare, entro cinque giorni dal pagamento, le comunicazioni a SIC per le cancellazioni delle negatività regolarizzate;
2- a partire da fine luglio 2011 non sono più a disposizione i dati sui “cattivi pagatori” con insoluti rateali fino a 180 giorni relativi al periodo precedente il 13/07/2011 (sanatoria prevista dal comma 2).
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Edit del 30 settembre 2011
Pubblico di seguito una mail ricevuta direttamente da CRIF da parte della Dottoressa Luisa Monti che chiarisce e aggiorna il contenuto dell'articolo pubblicato.
Ringrazio la Dott.ssa Monti e CRIF per l'utilissimo contributo e li ringrazio per essere dei nostri lettori.
Spett. le redazione di immobilio.it,
facendo riferimento all’articolo “Per tutti coloro che hanno problemi con C.R.I.F, nuove normative di cancellazione” pubblicato sul vostro sito, a beneficio dei vostri lettori siamo ad informarvi che le disposizioni citate sono state superate dalla pubblicazione in G.U. della conversione in Legge del D.L. 138/2011. "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" che, tra l’altro, con l’articolo 12-bis riformula nella sostanza l’articolo 8-bis approvato nel luglio scorso nell’ambito del DL Sviluppo, ripristinando i tempi di conservazione delle segnalazioni sui mancati pagamenti dei finanziamenti all’interno dei cosidetti Sistemi di Informazioni Creditizie. Questo riduce sostanzialmente gli effetti distorsivi, opposti e contrari alle finalità perseguite nel Decreto Sviluppo, involontariamente introdotti dall’articolo 8-bis, che danneggiava in particolare i buoni pagatori, ovvero il 95% dei consumatori e delle imprese italiane.
Art. 8-bis del D.L. 70/2011 “Decreto Sviluppo” convertito in Legge n. 106/2011
Per opportuna conoscenza si informa che l’entrata in vigore della legge 106 del 12 luglio 2011, art. 8-bis, ha determinato un cambiamento nelle modalità di gestione delle informazioni riguardanti le insolvenze sanate nelle Centrali Rischi italiane, sia Pubbliche (Centrale dei Rischi Bankitalia) che private (CRIF, CERVED, ecc.).
Di seguito si riporta integralmente il suddetto articolo di legge:
“Art. 8-bis
1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell’istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall’avvenuto pagamento.
2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un’unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La Banca d’Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l’attuazione del presente articolo.”
Pertanto, la norma in oggetto impatta sull’operatività delle Banche in quanto:
1- è necessario effettuare, entro cinque giorni dal pagamento, le comunicazioni a SIC per le cancellazioni delle negatività regolarizzate;
2- a partire da fine luglio 2011 non sono più a disposizione i dati sui “cattivi pagatori” con insoluti rateali fino a 180 giorni relativi al periodo precedente il 13/07/2011 (sanatoria prevista dal comma 2).
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Edit del 30 settembre 2011
Pubblico di seguito una mail ricevuta direttamente da CRIF da parte della Dottoressa Luisa Monti che chiarisce e aggiorna il contenuto dell'articolo pubblicato.
Ringrazio la Dott.ssa Monti e CRIF per l'utilissimo contributo e li ringrazio per essere dei nostri lettori.
Spett. le redazione di immobilio.it,
facendo riferimento all’articolo “Per tutti coloro che hanno problemi con C.R.I.F, nuove normative di cancellazione” pubblicato sul vostro sito, a beneficio dei vostri lettori siamo ad informarvi che le disposizioni citate sono state superate dalla pubblicazione in G.U. della conversione in Legge del D.L. 138/2011. "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" che, tra l’altro, con l’articolo 12-bis riformula nella sostanza l’articolo 8-bis approvato nel luglio scorso nell’ambito del DL Sviluppo, ripristinando i tempi di conservazione delle segnalazioni sui mancati pagamenti dei finanziamenti all’interno dei cosidetti Sistemi di Informazioni Creditizie. Questo riduce sostanzialmente gli effetti distorsivi, opposti e contrari alle finalità perseguite nel Decreto Sviluppo, involontariamente introdotti dall’articolo 8-bis, che danneggiava in particolare i buoni pagatori, ovvero il 95% dei consumatori e delle imprese italiane.