Una causa di decadenza prevista dal legislatore è la vendita o la donazione anche a parenti prima dei cinque anni dalla data di stipula dell’atto notarile.
Anche nel caso in cui si abbia intenzione di cedere una quota parte dell’immobile l’imposta sarà richiesta anche per quota quindi potreste essere oggetto di accertamento anche solo per uno quota.
Chi vende entro 5 anni l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” e non intende riacquistarne un altro, può chiedere all’Agenzia delle Entrate, prima della scadenza dei 18 mesi, la riliquidazione dell’imposta. In questo modo non scatta alcuna sanzione e il contribuente paga soltanto la differenza rispetto a quanto versato al momento dell’acquisto dell’immobile e i relativi interessi legali.
Con la risoluzione del 27 dicembre 2012 dell’AdE indica che la rinuncia può essere fatta valere anche all’atto di vendita della casa prima del, decorso del, quinquennio e non si abbia intenzione di procedere al riacquisto entrò l’anno.
Tutto ciò detto visto che la cessione della nuda proprietà è cessione parziale del pieno diritto di proprietà ritengo che sia possibile un accertamento da parte dell’AdE competente per territorio. A evitare problemi senti il notaio che farà il rogito facendoti rilasciare (eventualemnete) parere pro-veritate oppure contatta la locale AdE e proponi il quesito.
Kurt