La risposta è negativa. L’art. 6, co. 1 della legge n°392/1978, tuttora in vigore, dispone, infatti, che, in caso di morte del conduttore, succedono a questi, nel contratto di locazione ad uso abitativo, il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con l’inquilino abitualmente conviventi.
Se nell’immobile locato non vi erano familiari conviventi del conduttore, il contratto di locazione si è risolto al momento del decesso del conduttore stesso. I coeredi (che rispondono dei canoni maturati e non pagati) possono, pertanto, riconsegnare l’immobile senza necessità di alcun preavviso, previsto contrattualmente in capo al conduttore (ciò non toglie che essi debbano, comunque, dare comunicazione al locatore del decesso della sua controparte), considerando la loro estraneità al contratto intrasmissibile ad essi.
Nel caso di specie, in assenza degli unici soggetti legittimati a succedere nel rapporto di locazione indicati dal suindicato art. 6, i coeredi non conviventi, in questo momento, si configurano semplici detentori precari senza titolo (da qui la non necessità del recesso previsto dall’art. 1614 del codice civile), essendo tenuti solo a corrispondere il corrispettivo (peraltro privo di rilevanza reddituale, essendo conseguito dal locatore a mero titolo risarcitorio) per il periodo necessario per la riconsegna dei locali.
Nessun adempimento fiscale è richiesto, se non una semplice comunicazione in cui si mette a conoscenza l’ufficio competente del decesso del conduttore e che non ci sono eredi che subentrano nel contratto: in tale fattispecie si tratta di disdetta anticipata non frutto della volontà di una delle parti, ma per un evento imprevisto, non voluto, ma subito, per la venuta meno di una delle due parti del contratto, per causa di morte – appunto – e, quindi, l’imposta di registro per la risoluzione (al pari della cessione/successione per mortis causa del locatore) non è dovuta. Se poi l’imposta di registro è stata pagata per l’intera durata del contratto (non cedolarizzato), spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui il contratto si è estinto, allegando la certificazione dell’avvenuto decesso.