Salve,
mi appresto a presentare pratica edilizia per la realizzazione di un fabbricato pertinenziale ad uso magazzino/garage asservito ad una villetta mono-familiare.
Tale intervento (regione Piemonte) è individuato dal PRGC all'interno della fascia di rispetto di un canale consorziale. Lo stesso PRGC prescrive, e cito letteralmente:
"- le nuove edificazioni adibite ad uso residenziale e/o produttivo rispettino la distanza di 12,50 m dalla sponda
- la fascia di rispetto come sopra definita sia esclusivamente adibita a verde ornamentale o coltivo, a parcheggio, a viabilità spondale, a strutture pertinenziali"
Sebbene per me fosse palese che il caso in esame ricadesse nell'ultimo stralcio di frase, il tecnico comunale sostiene che "struttura pertinenziale" si riferisca ad un fabbricato a pertinenza di qualcosa legato alle prime voci (verde ornamentale, parcheggio, ecc..). Dalla sua parte egli cita inoltre due norme:
1) RD 523/1904 art.96 f), che impone l'inedificabilità assoluta entro 10 m dalla sponda. Preciso io, però, che tale norma sembrerebbe fissare il suddetto limite "in mancanza di discipline locali", che nel mio caso esistono a livello di PRGC.
2) art.27 e 29 della LR 57/77 (regione Piemonte), che dice "Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto di nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici."
So per certo che edificazioni di pertinenze simili entro la stessa fascia di rispetto sono state autorizzate dallo stesso Comune negli ultimi 10 anni. Il tecnico comunale è nuovo.
Domanda: è lecita, secondo voi, la pertinenza edificata all'interno della fascia di rispetto per come è strutturato il PRGC in questione rispetto alle norme nazionali e regionali?
Grazie dell'aiuto.
mi appresto a presentare pratica edilizia per la realizzazione di un fabbricato pertinenziale ad uso magazzino/garage asservito ad una villetta mono-familiare.
Tale intervento (regione Piemonte) è individuato dal PRGC all'interno della fascia di rispetto di un canale consorziale. Lo stesso PRGC prescrive, e cito letteralmente:
"- le nuove edificazioni adibite ad uso residenziale e/o produttivo rispettino la distanza di 12,50 m dalla sponda
- la fascia di rispetto come sopra definita sia esclusivamente adibita a verde ornamentale o coltivo, a parcheggio, a viabilità spondale, a strutture pertinenziali"
Sebbene per me fosse palese che il caso in esame ricadesse nell'ultimo stralcio di frase, il tecnico comunale sostiene che "struttura pertinenziale" si riferisca ad un fabbricato a pertinenza di qualcosa legato alle prime voci (verde ornamentale, parcheggio, ecc..). Dalla sua parte egli cita inoltre due norme:
1) RD 523/1904 art.96 f), che impone l'inedificabilità assoluta entro 10 m dalla sponda. Preciso io, però, che tale norma sembrerebbe fissare il suddetto limite "in mancanza di discipline locali", che nel mio caso esistono a livello di PRGC.
2) art.27 e 29 della LR 57/77 (regione Piemonte), che dice "Nelle fasce di rispetto, di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto di nuove costruzioni; è ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, coltivazioni agricole e parcheggi pubblici."
So per certo che edificazioni di pertinenze simili entro la stessa fascia di rispetto sono state autorizzate dallo stesso Comune negli ultimi 10 anni. Il tecnico comunale è nuovo.
Domanda: è lecita, secondo voi, la pertinenza edificata all'interno della fascia di rispetto per come è strutturato il PRGC in questione rispetto alle norme nazionali e regionali?
Grazie dell'aiuto.