gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi a oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su immobili già esistenti, a esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, a pena di nullità, per le unità immobiliari urbane sia l’identificazione catastale, sia il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Lo Stato però non si è preoccupato di precisare che controllare la confromità catastale riporta necessariamente alla conformità urbanistica... ed è qui che casca l'asino....