Mi è stato posto il quesito circa la possibilità di dare in affitto un appartamento medio piccolo (circa 70 mq) ad una famiglia numerosa (fra genitori, nonni e figli saranno almeno 7 credo). Si vorrebbe sapere se esiste una norma di livello nazionale per stabilire con certezza quale può essere il numero massimo di persone per superficie abitativa. Questo per escludere conseguenze eventualmente a seguito di un esposto da parte dei vicini dato che siamo in condominio.
Ogni locale destinato ad abitazione, deve essere proporzionato al numero di persone che lo occupano. Al fine di verificare se sei in regola oppure no, occorre riferirsi ai criteri alloggiativi previsti dal decreto Ministero della Sanità 5 luglio 1975.
Gli art. 2 e 3 contengono norme relative al rapporto superficie abitabile (calpestabile) e numero degli occupanti dell’alloggio (da intendersi come inquilini ed eventualmente ospiti permanenti). L'art. 2 stabilisce che: “
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile”.
L’art. 3 prevede che: "
Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone".
Questi parametri vengono in genere riprodotti (con lievi modifiche) nei vari regolamenti comunali di igiene. Vedo che scrivi da Cuneo. Il
Regolamento Comunale di Igiene e Sanità di Cuneo, all’art. 120 del Titolo III, Capo IV, distingue gli occupanti in base all’età e al volume per occupante, fissando la capienza degli alloggi “
in ragione di: almeno mc. 10 di vano [da intendersi probabilmente come vano utile (da verificare), al netto di servizio, disimpegno, ingresso, ripostiglio ecc.: quindi, ai fini del calcolo, posto un’altezza media di mq 3,00, il volume complessivo non sarebbe metri cubi 210 (70 x 3), ma un valore inferiore, ad esempio 150 (50 x 3)]
con mq. 4 di superficie di pavimento per ogni fanciullo fino a 10 anni di età; almeno mc. 15 dì vano con mq 6 di superficie per ogni persona di età superiore”, per cui, una volta verificato se il numero degli occupanti è in linea con tale regolamento, i vicini non potranno avere nulla da eccepire al riguardo (in caso contrario potranno agire attivando l’Azienda sanitaria locale di Cuneo).