Allora specifichiamo alcune cose fondamentali, altrimenti rischiamo di confondere BilliEvans ( oltretutto ora sono al computer e posso scrivere agevolmente ) .
La notifica degli atti ( giudiziari o meno ) è regolata dagli artt. 138/139/140 141/e 143 del Codice di Procedura Civile o più brevemente C.p.c., tali articoli regolano e dispongono con precisione tempi e modalità della notifica, un concetto fondamentale è: se non si rispettano queste precise disposizione la notifica è nulla. Risulta oltremodo lungo spiegare tutti l'iter perchè si prevedono casi e tipologie particolari, però e fondamentale chiarire che un concetto, a qualunque notifica non effettuata nelle mani del notificato ma a persone diverse ( sempre che siano maggiori di 14 anni ) , deve seguire un raccomandata semplice oppure A/R ( dipende dai casi ) che deve essere inviata alla persona o affissa alla porta di casa o infilata sotto la porta a pena di nullità della notifica. Questo punto finale è di fondamentale importanza perchè , sulla scorta di questi articoli la notifica laddove non è stata consegnata nelle mani del destinatario diretto, deve sempre essere portata a conoscenza dell'interessato... anche nel caso di affissione all'albo pretorio del Comune così come previsto per alcuni casi.
Detto questo aldilà di ogni ragionevole dubbio, il consiglio che mi sento di dare è quello di rivolgersi ad un buon avvocato il quale per prima cosa dovrà capire, sulla scorta delle relate notifiche, chi e come ha ricevuto gli atti o comunque dove sono stati consegnati gli avvisi ed a chi, poi venuto a capo della faccenda dovrà entrare nel merito delle richieste e delle anomalie che tu riporti, perchè oltre alla paventata associazione a delinquere ( in verità un pochino esagerata ) credo sia più opportuno parlare di associazione finalizzata alla truffa, ci sono una serie di reati che vanno anche nel penale ( e qui non si scherza ) commessi dall'Amministratore del condominio. Fabrizio