Condivido solo in parte perché sarebbe corresponsabile solo se committente, diversamente no (art 29 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380). e comunque può dimostrare la sua estraneità alla peggio facendo causa al costruttore.
Committente o no , ha dichiarato in atto che la piantina catastale è perfettamente uguale alla situazione di fatto,
" l’art. 19, comma 14, del decreto , legge n. 78 del 31/05/2010, convertito in legge n. 122 del 2010, ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 29 della legge n. 52 del 1985 che prevede che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi a oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su immobili già esistenti, a esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, a pena di nullità, per le unità immobiliari urbane sia l’identificazione catastale, sia il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. "
per cui delle due l'una o Fabrizio64x ha dichiarato il falso in atto pubblico oppure Fabrizio64x si è accollato un onere non suo ... La legge guarda i fatti e non le chiacchiere, non mi sento di consigliare a Fabrizio64 di citare in giudizio l'impresa, sulla scorta di alcune foto che dimostrano un abuso, l'impresa potrebbe dichiarare che ne è fabrizio64 il committente è la prova potrebbe tranquillamente essere la dichiarazione di conformità catastale resa in atto, salvo poi dimostrare il contrario.
La realtà è in questi fatti Fabrizio avrebbe dovuto, una volta riscontrata l'irregolarità, stoppare il tutto e pretendere la regolarizzazione dall'impresa, rogitando si è reso correo e la scrittura privata che ha sottoscritto è pari ad un foglio di carta igienica, in quanto riporta un accordo di sanatoria di reato, e questo è contro legge. Ora Fabrizio64x deve solo sperare che l'impresa mantenga l'accordo preso aldilà di tutto, in mancanza dovrà provvedere da solo alla regolarizzazione. Fabrizio
P.S. l'atto è nullo se non contiene dichiarazione di conformità resa dal compratore o da tecnico specializzato.