licia59

Membro Attivo
Privato Cittadino
a parte che ho venduto un immobile 2 mesi fa, nel quale c'era un arco che se non era stato sanato erano dei problemi per fare il contratto.....quindi non è cercare il pelo dell'uovo!!!!
E comunque non sono riuscita a capire dove posso vedere che le 2 planimetrie devono corrispondere. Grazie
 

alessandro66

Membro Senior
Privato Cittadino
a parte che ho venduto un immobile 2 mesi fa, nel quale c'era un arco che se non era stato sanato erano dei problemi per fare il contratto.....quindi non è cercare il pelo dell'uovo!!!!
E comunque non sono riuscita a capire dove posso vedere che le 2 planimetrie devono corrispondere. Grazie
Scusa ma se l'arco è al posto della porta non c'è prorio nulla da sanare se, invece è una nuova apertura su un tramezzo che no la prevedeva allora è diverso ma facilmente risolvibile con una errata rappresentazione grafica, fare una DIA in sanatoria per una cosa del genere mi sembra veramente esagerato...
Non ho capito cosa intendi per " capire dove posso vedere che le 2 planimetrie devono corrispondere" se intendi dove reperirle...una al catasto e l'altra all'ufficio tecnico del comune dove si presentano i progetti per l'approvazione, se cerchi un riferimento normativo ti conviene sentire un tecnico del Comune ma tieni presente che 2+2 fa sempre 4 quindi, visto che i passaggi sono:
1) approvazione del progetto con relativo rilascio della licenza di costruzione;
2) inizio lavori;
3) fine lavori e richiesta di abitabilità;
4) accatastamento e relativa planimetria catastale.
Passando tra i punti 1), 3) e 4) è automatica ed obbligatoria la corrispondenza tra le planimetrie e lo stato di fatto.
 

Immobiliare Elisa

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
per controllare la corrispondenza delle planimetrie, devi recarti presso l'ufficio tecnico del comune, controllare tutte le richieste di concessioni edilizie o dichiarazioni di inizio attività o qualsiasi pratica riguardi l'immobile in questione, la stessa planimetria che trovi in comune deve essere depositata presso l'ufficio del catasto, un consiglio, è meglio per essere sicuri rivolgersi ad un tecnico da te incaricato. Questo per tua maggior sicurezza, però ti ripeto la strada migliore è quella di recarti presso il notaio da te incaricato ed esporre a lui il problema.
 

akaihp

Membro Attivo
Professionista
FRASE DURA MA GIUSTA!!!

saluti

frase dura che potrebbe essere giusta ma potrebbe anche non esserlo.
prima di dare dell'incompetente a qualcuno, usiamo cautela.

Se ne è già discusso ed esistono delle operazioni/variazioni che si possono effettuare nell'immobile senza una corrispondente pratica edilizia o catastale. La variazione catastale inoltre è indispensabile solo per variazioni che comportino cambi di rendita, negli altri casi non è necessaria.
cfr. art. 23, comma 7°, D.P.R. n. 380/01.

Inoltre anche alcune variazioni interne è possibile che non richiedano una DIA come ad esempio lo spostamento di una porta se le normative locali lo prevedono.

In sostanza la risposta giusta è: dipende. Va valutato caso per caso se le differenze tra la risultante degli atti di fabbrica, l'accatastamento e lo stato dei luoghi siano nella norma o rientrino nell'illecito o nell'abuso.

A loro volta inoltre gli illeciti sono sanabili o meno, come gli abusi nei quali però non viene meno in ogni caso il reato anche se nei casi sanabili si tende a sorvolare.

In questi casi consiglio sempre di farsi assistere da un professionista tecnico preparato (arch, ing. geo) per sciogliere i dubbi.
 

Marco Giovannelli

Membro Attivo
Professionista
frase dura che potrebbe essere giusta ma potrebbe anche non esserlo.
prima di dare dell'incompetente a qualcuno, usiamo cautela.

Se ne è già discusso ed esistono delle operazioni/variazioni che si possono effettuare nell'immobile senza una corrispondente pratica edilizia o catastale. La variazione catastale inoltre è indispensabile solo per variazioni che comportino cambi di rendita, negli altri casi non è necessaria.
cfr. art. 23, comma 7°, D.P.R. n. 380/01.

Inoltre anche alcune variazioni interne è possibile che non richiedano una DIA come ad esempio lo spostamento di una porta se le normative locali lo prevedono.

In sostanza la risposta giusta è: dipende. Va valutato caso per caso se le differenze tra la risultante degli atti di fabbrica, l'accatastamento e lo stato dei luoghi siano nella norma o rientrino nell'illecito o nell'abuso.

A loro volta inoltre gli illeciti sono sanabili o meno, come gli abusi nei quali però non viene meno in ogni caso il reato anche se nei casi sanabili si tende a sorvolare.

In questi casi consiglio sempre di farsi assistere da un professionista tecnico preparato (arch, ing. geo) per sciogliere i dubbi.

convengo con te che a primo impatto sembrino cose leggere, ma secondo me una porta finestra invece che una finestra normale è un'opera sottoposta a DIA in tutta italia.

saluti
 

licia59

Membro Attivo
Privato Cittadino
Proprio oggi ho visto la planimetria allegata alla concessione edilizia ed in effetti lì c'è disegnata la porta finestra. Ho chiesto alla proprietaria di provvedere prima dell'atto a sistemare anche la planimetria catastale.
Grazie per le vostre risposte mi siete stati di grande aiuto.
 

akaihp

Membro Attivo
Professionista
convengo con te che a primo impatto sembrino cose leggere, ma secondo me una porta finestra invece che una finestra normale è un'opera sottoposta a DIA in tutta italia.

saluti

in quasi tutta Italia. Mai essere categorici nell'edilizia italiana con potere legislativo concorrente in materia di governo del territorio.

Ad esempio:
LR 19/2009
Art. 4
(Definizioni degli interventi edilizi)

...
2. Ai fini della presente legge gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico. Tali interventi sono riconducibili alle seguenti categorie:
a) manutenzione ordinaria, consistenti in:
1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi, serramenti e parti non strutturali degli edifici o delle unita' immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell'edificio e sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari o che implichino incremento degli standard urbanistici;
...
Art. 16
(Attivita' edilizia libera)

1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera d) , non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attivita' di rilevanza edilizia:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;
...
f) opere caratterizzate da precarieta' strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attivita', di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessita', nonche' tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attivita' edilizia libera;
g) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale;
...
i) realizzazione di pertinenze di edifici o di unita' immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unita' immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unita' immobiliare;
k) realizzazione di pertinenze di edifici o unita' immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unita' immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unita' immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
l) interventi per il risparmio energetico su edifici o unita' immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche volumetriche di cui all' articolo 37 , nel rispetto della legge regionale 23/2005 ;
m) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purche' non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti;
...
p) recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi privati, purche' non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici ad esse equiparati o che non interessino la fascia di rispetto della viabilita' pubblica o aperta al pubblico; le recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno;
...

Quello riportato sopra è anche eccessivo e appartiene ad una regione a statuto speciale ma spulciando tra le leggi regionali e i regolamenti comunali si scoprono consuetudini e norme incredibili.

Sempre meglio chiedere specifiche sul luogo in cui si trova l'immobile.
 

Marco Giovannelli

Membro Attivo
Professionista
quoto, ma le cose vanno semplicemente chiarite, e cmq non ho trovato niente riguardo alla variazione oggetto della discussione. cmq complimenti poichè su da voi a Milano STATE PROPRIO AVANTI!!!

saluti
 

akaihp

Membro Attivo
Professionista
quoto, ma le cose vanno semplicemente chiarite, e cmq non ho trovato niente riguardo alla variazione oggetto della discussione. cmq complimenti poichè su da voi a Milano STATE PROPRIO AVANTI!!!

saluti

l'estratto di Legge Regionale non è della Lombardia ma del Friuli Venezia Giulia, regione autonoma.
In Lombardia la LR sul governo del territorio è un po' più restrittiva.
La Lombardia è stata avanti nell'introduzione della DIA e ha fatto da "apripista" a quanto poi attuato con il testo unico.
Per quanto riguarda il governo del territorio in materia urbanistica invece va a ruota di altre regioni più avanti e si colloca nel mezzo. Il vicino Piemonte per esempio è molto indietro.
Uso i termini "avanti" e "indietro" non in senso positivo o negativo ma solo per individuare un ordine temporale della legislazione regionale perchè non sempre una nuova legge è una buona legge.
 

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