QUANDO IL VENDITORE PAGA LE IMPOSTE
Il guadagno che si realizza con la vendita della casa rientra nella categoria dei “redditi diversi” ed è quindi soggetto a tassazione.
Infatti, quando dalla cessione della casa deriva una plusvalenza, che
equivale ad una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel
periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del
bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso, si realizza un valore.
Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di una casa acquistata o costruita da non
più di 5 anni, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come
tale, assoggettato a tassazione con le normali aliquote IRPEF.
Fanno eccezione a tale regola:
- gli immobili pervenuti per successione;
- quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi 5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso;
- le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la
costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. vale anche per la seconda casa
L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE
In materia di tassazione di queste plusvalenze, a partire dal 2006 è stato introdotto un sistema alternativo a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facoltà di chiedere all'atto della cessione, con
dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di
quella sul reddito.
Sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in essere fino al 2 ottobre 2006, si applica l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 12,5%.
Il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 ha elevato tale aliquota al 20%.
Il notaio stesso provvederà all'applicazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva, ricevendo
immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati
relativi alla compravendita.
La tassazione descritta (imposta sostitutiva ) non può essere chiesta dal cedente quando oggetto di
cessione é un terreno su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione o un fabbricato costruito sul
terreno stesso.