MAURIZIOBIASINI

Membro Junior
Privato Cittadino
Sto acquistando casa da una coop-edilizia, che fa parte di un cornsorzio,che a sua volta a dato l' appalto
ad un impresa edile di costruire n. 8 appartamenti.Essendo un cooperativa ho dato, in qualità di socio,
degli acconti alla ccop. in base quanto indicato nell'atto preliminare che stipulato.La cooperativa ha stipulato n.8 fideiussorie bancarie a garanzia degli acconti versati da ogni socio.La polizza fideiussoria
la deve pagare la cooperativa, in quanto tra i capitoli di spesa del bilancio di previsione c'e' il
capitolo spese di amministrazione in generale della cooperativa, o il singolo socio?
 

Curzio54

Membro Junior
Professionista
Buonasera. Secondo la legge, ossia il D. Lgs. 122/2005, artt. 2 e ss., l'onere è a carico della cooperativa (o del costruttore, in caso coincida con il venditore).
 

matusalemme

Membro Attivo
Privato Cittadino
sono d'accordo con Curzio

se la coop. ha già dato le fidejussioni in garanzia, significa che dovrebbe essere lei a dare anche la polizza

sul preliminare non è stato stabilito nulla?
 

matusalemme

Membro Attivo
Privato Cittadino
oltre all'eventuale preliminare stipulato, dovresti controllare se la tua cooperativa rientra tra quelle cd. "a proprietà individuale o divisa", oppure a quelle cd. "a proprietà indivisa": ciò dovrebbe risultare dall'esame delle statuto e dell'atto costitutivo della cooperativa edilizia

in linea generale, con la prima - quella cd. "a proprietà individuale o divisa" - i soci intendono ottenere l'assegnazione in proprietà di un alloggio; la cooperativa, quindi, realizza gli immobili delle unità abitative da assegnare (vendere) ai soci e che, pertanto, NON sono destinate a far parte del patrimonio della cooperativa stessa


sempre in via generale, con la seconda - quella cd. "a proprietà indivisa" - i soci intendono, invece, ottenere l'assegnazione in godimento a tempo indeterminato dell'alloggio. La cooperativa, quindi, realizza gli immobili che rientrano nel patrimonio della cooperativa e che verranno assegnati solo in godimento ai soci assegnatari



nella prima ipotesi, la costruzione è finalizzata ad una vendita, la cooperativa diventa "costruttore" e, quindi, troveranno applicazione tutte le norme di cui al Decreto legislativo 122/2005 , nella seconda, no, perchè la proprietà degli immobili non si trasferisce ai soci, ma rimane della cooperativa

NB. peraltro, ai sensi dell'art. 1 del sopra citato Decreto, lettera a), per "acquirente" deve intendersi anche colui il quale, ancorchè non socio di una cooperativa edilizia abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto REALE di godimento su un immobile da costruire per iniziativa della stessa (quindi, il pistolotto di cui sopra - che non vale per la locazione - si applicherà non solo nei casi di vendita, ma anche di trasferimento da parte della cooperativa dell' usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù prediale)
 

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