La procedura comunale è una semplice Dia per lavori interni in quanto si presuppone che le due unità immobiliari siano state già autorizzate in fase di rilascio della licaznza originaria.
infatti l'ufficio del catasto per rilasciare l'autorizazione per le due planimetrie catastali caraterizzate da due porzioni materiali diverse, da due subalterni diversi, abbia richiesto in allegato alla consegna delle due planimetrie catastali anche i dati relativi alle autorizzazioni comunali ( Leggi Nr Licenza edilizia od utorizzazione edilizia o autorizzazione a costruire)
Se ciò non fosse avvenuto, e quindi l'ufficio del catasto avesse approvato comunque le planimetrie in difformità dalle procedure catstali stesse, va regolarizzata la pratica comunale come sopra detto in quanto si ritiene che in ogni caso, essendovi due accessi preesistenti oggi indipendenti già autorizzati sulla parte esterna dell'edificio e non cambiando comunque la destinazione d'uso dei locali ( Rimane sempre posto auto cambiando solo la rendita catasitale da un garage unico a due garage in C6 indipendenti) sia sufficiente una semplice Dia per lavori interni, quindi non soggetta all'attesa di autorizzazione. ricordo comunque che anche per il comune, è sempre salvo il diritto dei terzi ed in questo caso i diritti del " confinante" che deve essere regolato con il Codice Civile.
Ritengo peraltro saggio cercare di concordare con il confinante l'esecuzione dei lavori, magari accollandosi i costi di intervento e di spese tecniche, e solo se strettamente indispensabile intervenire con il Codice Civile anche perchè sarà necessario dover accedere nel "terreno" del vicino per completare l'opera ( Vedi intonaci , manutenzioneecc). anche se realizzata completamente sul proprio suolo qualora il confinante non intenda accettare di realizzare il muro divisrio anche sulla ua quota di proprietà.
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Inoltre per quanto riguarda il Codice Civile ti segnlo quato vigente per i muri di cita in comune:
Art. 886.
Costruzione del muro di cinta.
Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.
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E per conludere dal Codice Civile:
Manutenzione del muro
Art. 843.
Accesso al fondo.
Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l'accesso cagiona danno è dovuta un'adeguata indennità.
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.