Antonello:
Bastimento, Tevere5 ha già detto che i genitori non hanno effettuato alcuna donazione e sono ancora in vita.
Non esiste alcun contratto di affitto nè tantomeno di comodato (che è gratuito per definizione).
Ho premesso anch'io che purtroppo mancanza di trasparenza nei rapporti economici fra familiari è fonte di guai e litigi, tra i più dolorosi: devo anche aggiungere che mia moglie si trova in una situazione molto simile a tevere5 ...., salvo il fatto che non siamo ancora arrivati a pensare alla malafede ma solo a "leggerezza" da parte degli interessati.
Detto questo credo tu non abbia letto completamente la mia risposta. Nessun problema ma ripeto:
1) Ho citato un link che sintetizza gli estremi dell'istituto della collazione. Da questo, in riferimento alla possibilità di collazione del valore del mancato affitto, sembra di poter rispondere affermativamente.
2) Tevere5 ha effettivamente affermato non esistere contratto di comodato: però ha accennato al fatto che presumibilmente ICI ed IRPEF sono rimaste effettivamente a carico dei genitori. Ora io ricordavo che è possibile chiedere l'esenzione ICI prima casa, oltre che per la propria abitazione, anche per l'immobile concesso in uso gratuito(=Comodato) ad un proprio familiare (figlio, genitore..), a patto di firmare una dichiarazione di comodato c/o il comune dove è ubicato l'immobile in questione. QUINDI INDIRETTAMENTE QUESTO ATTESTATO POTREBBE SOSTANZIALMENTE ESISTERE.
Basta visionare le ricevute di pagamento ICI
Adesso avrei delle domande:
a) E' ammessa l'usucapione di un bene che notoriamente appartiene ai propri genitori? L'art. 1158 non è condizionato, ma esiste anche il 1147 (Possesso in buona fede)
b) Il fatto che il legittimo proprietario abbia regolarmente dichiarato (e pagato) ai fini IRPEF ed ICI il reddito di tale immobile non costituisce prova di voler mantenere la proprietà del bene?
c) Nella fattispecie la durata del possesso dovrebbe essere di 20 anni a partire dal momento in cui non paga l'affitto: vero è che probabilmente non esistono però ricevute.
d) se comunque la sorella intenta l'acquisizione per usucapione, dicendo di aver avuto l'uso gratuito e ininterrotto per 25 anni, non si configura come donazione implicita e quindi ammessa alla collazione, al pari della finta vendita?
Dal punto di vista operativo, capisco che la lettera da te suggerita sia troppo brutale, anche se corretta tecnicamente.
Penso si potrebbe raggiungere lo stesso scopo affrontando pacificamente il tema coi genitori:
a) Esponendo i risvolti della situazione così come si presentano e li abbiamo esaminati
b) Suggerendo ai genitori di farsi firmare dalla figlia una carta in cui dichiara di aver avuto l'alloggio in comodato d'uso, e che lo stesso alloggio costituirà la parte di eredità a lei spettante, salvo compensazione del valore verso il fratello.
c) contestualmente si indicherà che il secondo alloggio (abitazione die genitori) andrà in successione al figlio, sempre compensando i diversi valori.
Fin che è in tempo, ha la possibilità di optare anche per questa via. Però, se i genitori sono sordi al tema..., oltre all'amarezza verso la sorella purtroppo si aggiungerà anche quella verso i genitori: in ogni caso al momento della successione, in asssenza di usucapione credo la divisione sarà fatta per via normale. Starebbe alla sorella procedere per far valere eventuali diritti.