Mi risulta NON ci sia più la distinzione tra AGIBILE ed ABITABILE dal 2001
Vietato da legge regionale dal 2009
Le sanzioni sono soltanto amministrative, giusto? Grazie
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le attuali sono indicate nella DGR 3965/15
24 Attività sanzionatoria
art 5:
"v) Mancato rispetto del divieto di riscaldamento di locali non abitati.
L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 3 bis, della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 2.500,00, oltre ad ulteriori € 10,00 per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato"
Questo in aggiunta alla rimozione o disattivazione permanente obbligatoria dei corpi scaldanti.
ad integrazione:
art 5
"8.
Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) q) r), s), t), u), v), w) commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino al doppio."
sentenza
8 marzo 2007
n. 382
R
Sezione 2^
n.
reg. sent.
n. 352/07
reg. ric.
EPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2^
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034
sul ricorso n. 352 del 2007 proposto da
DABBAGH Annahita
rappresentata e difesa dagli avv.ti Erika Rota e Alessandro Dal Molin, elettivamente domiciliata presso il secondo in Milano, via G. Leopardi 22
contro
COMUNE di CORNAREDO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fortunato Pagano e Fabio Pellicani, presso il primo elettivamente domiciliato in Milano, via Boccaccio 19
per l'annullamento
previa sospensione, dell’ordinanza 14 novembre 2006 n. 58 (prot. n. 18912), emessa dal Capo Area Tecnica Programmazione, notificata il 21.11.06, che dispone il ripristino della destinazione d’uso di un locale cantina nell’immobile in via Pisacane 5, nonché degli atti preordinati e connessi, con particolare riguardo al rapporto 27 luglio 2005 (prot. RCI-014) della Polizia locale e al verbale di sopralluogo 1 febbraio 2006.
Visto il ricorso, notificato il 19/29 gennaio, depositato il 16 febbraio 2007;
Visti l’atto di costituzione e la memoria difensiva del Comune;
Visti atti e documenti di causa;
Uditi, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, gli avv.ti Rota e Dal Molin per la ricorrente, l’avv. Alessandra Ferrari (su delega dell’avv. Pagano) per il Comune;
Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;
Premesso che:
- con ordinanza 14 novembre 2006 n. 58, preceduta da un rapporto della Polizia locale attestante, nell’immobile ubicato in via Pisacane 5, “irregolarità edilizie consistenti nella trasformazione d’uso del locale cantina in locale accessorio ad uso sala lettura / musica con istallazione di impianto di riscaldamento”, il Comune ha disposto “la rimessione in pristino ….. di tutte le opere abusive in premessa indicate”;
- la ricorrente ha impugnato l’ordinanza e gli atti antecedenti (rapporto 27 luglio 2005 della Polizia locale e verbale di sopralluogo 1 febbraio 2006) contestando la configurabilità dell’abuso e lamentando l’omessa valutazione, da parte del Comune, delle osservazioni prodotte nel corso del procedimento;
- il Comune, costituito in giudizio, ha controdedotto;
Considerato che:
- la circostanza che il locale sia pavimentato e dotato di riscaldamento non è di per sé oggettivamente incompatibile con la qualificazione del vano come “cantina” (intesa, ovviamente, come locale ad uso deposito, e non come locale per la conservazione di vini), né costituisce elemento sufficiente a comprovare la trasformazione della “cantina” in locale accessorio “ad uso sala lettura/musica”, tanto più che trattasi di vano non collegato all’abitazione, ma accessibile esclusivamente dalle parti comuni;
- non risulta l’esecuzione di altre opere oggettivamente idonee a realizzare la trasformazione contestata, essendo per altro verso irrilevanti, e comunque insufficienti a corroborare un illecito edilizio, la presenza di oggetti di arredo e di apparecchiature elettroniche, nonché il modo e l’ordine in cui sono disposti;
Considerato che la “rimessione in pristino delle opere abusive”, prescritta nel dispositivo dell’ordinanza, dovrebbe tradursi, in concreto, nella rimozione dell’impianto di riscaldamento (che non è incompatibile, come rilevato, con l’uso legittimo della cantina), ovvero nella rimozione degli arredi (il che appare illogico);
Ritenuto, in definitiva, che non siano ravvisabili elementi sufficienti per configurare il contestato abuso edilizio, salva restando la potestà dell’Amministrazione di inibire, ove accertata, la permanenza continuativa di persone nel locale in questione;
Ritenuto pertanto il ricorso meritevole di accoglimento;
Ravvisate ragioni sufficienti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’impugnata ordinanza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2007, con l'intervento dei magistrati:
Mario Arosio presidente
Carmine Spadavecchia consigliere, estensore
Alessio Liberati referendario
L’estensore Il presidente