Buongiorno..
La situazione è la seguente. Un soggetto non abilitato non può fare nessun tipo di attività di interrmediazione né ha diritto alla provvigione. Le sanzioni sono quelle indicate:
- sanzione amministrativa da 7.500,00 euro e 15.000,00
- In caso di sanzione amministrativa applicata per tre volte per esercizio abusivo si applicano le pene previste dall'art. 348 del codice penale, nonché l'art. 2231 del codice civile.
L'abilitazione da la possibilità al soggetto di essere attivo su tutto il territorio nazionale. Dunque una persona può, per esempio, essere iscritta alla Camera di Commercio di Rieti ed esercitare a Roma. La domanda dovrebbe essere posta alla persona che dovrebbe rispondere se in possesso o meno dei requisiti.
E' ammesso però che persone non abilitate svolgano attività di supporto alla mediazione, intese come attività non riguardanti le trattative in senso stretto; quelle dunque determinanti per l'incontro delle volontà delle parti. Ne consegue che far visitare un appartamento o rispondere al telefono non sono strettamente attività mediatorie, mentre fare delle trattative vere e proprie o far firmare proposte o incarichi non sarebbe consentito.