Non sono d’accordo, visto che chi esercita il diritto di prelazione subentra al posto del proponente, e quindi deve acquistare alle medesime condizioni pattuite contrattualmente, provvigioni comprese.
La sentenza citata è un precedente in questo senso, quando le provvigioni sono state citate nei contratti.
Naturalmente, a scanso di problemi, l’agente dovrebbe essere previdente: in caso di incarico per immobili su cui grava il diritto di prelazione del conduttore, deve premurarsi di inserire il diritto alle provvigioni già nell’incarico di vendita, e poi in proposta.
Non è nemmeno del tutto corretto dire che l’inquilino non si avvale del lavoro dell’agenzia: senza il reperimento di un potenziale acquirente, il diritto di prelazione non sarebbe nemmeno sorto.