a me è capitato di aver un "problema" di linguaggio con dei sordomuti, loro hanno fatto una proposta di acquisto e tutto quello che ci siamo detti è stato scritto (parlavamo tramite foglio, penna e messaggi telefonici), ora... loro erano sordomuti, non stupidi, ma nonostante ciò, sia per il preliminare che per l'atto notarile, che avrebbero potuto leggere, hanno dovuto chiedere, tramite il tribunale, una persona che gli leggesse e "traducesse" tutto quello che veniva detto e scritto, altrimenti tutto sarebbe risultato nullo. Il motivo?! ancora non mi è chiaro....
Per l'atto notarile il riferimento e' la legge 89/1913 articolo 56
"Se alcuna delle parti é interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.
Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal Presidente del Tribunale tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.
L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55, può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51."
Per gli stranieri sempre nella stessa legge c'e' l'articolo 54
"Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.
Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana,"