telino

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Buongiorno,
sto per stipulare, come agente immobiliare, un contratto preliminare di compravendita di un'unità immobiliare ad uso abitativo.

Le parti hanno convenuto che nel lasso di tempo tra preliminare e rogito di compravendita la parte acquirente avrà la disponibilità dei locali per abitarci.

Come posso mettere questa clausola? Io ho pensato ad una frase del tipo:

"POSSESSO E DETENZIONE - Le parti convengono che l'immobile promesso in vendita viene consegnato sin d'ora alla parte promissaria acquirente. La parte promittente acquirente sarà immessa nel possesso giuridico dell'immobile contestualmente alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.
"

Questo perchè il possesso verrà trasferito alla data del rogito, mentre la detenzione e l'uso dei locali l'acquirente lo avrà già a preliminare...

E' corretto?
Grazie in anticipo.
 

telino

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Grazie per la risposta.
La questione, come vede dalle righe di seguito è abbastanza complessa...

"CONTRATTO PRELIMINARE AD EFFETTI ANTICIPATI
La qualificazione del promissario acquirente immesso nel godimento della res e l'intervento delle Sezioni Unite


La natura giuridica del contratto preliminare ad effetti anticipati si presenta propedeutica all'individuazione della qualificazione giuridica del promissario acquirente immesso nel godimento anticipato della res [47].

Con riguardo alle opinioni espresse in dottrina su tale questione, qualificano il promissario acquirente come detentore tutti coloro che, come visto sopra, riconducono preliminare puro e ad effetti anticipati al medesimo tipo negoziale. L'ostacolo alla individuazione del possesso è individuato da tali Autori nel fatto che, non essendosi verificato l'effetto reale, l'esistenza di un titolo, che implica il riconoscimento della altruità del bene, impedisce di ravvisare nel promissario acquirente l'animus possidendi.

Per un altro orientamento dottrinale, pur producendo il contratto effetti obbligatori, il promissario acquirente, che abbia pagato integralmente il prezzo, è nondimeno qualificabile come possessore, accompagnandosi alla immissione nel godimento della res un diritto all'acquisto, suscettibile di tutela ex art. 2932 e, dunque, di rilievo diverso rispetto ai normali diritti personali di godimento [48]. Il promissario acquirente, si è scritto, da un punto di vista economico-sostanziale "è legittimato a godere ad modum domini della cosa" [49] e "il godimento da lui conseguito ha un significato ben diverso dal godimento di un inquilino o di un affittuario" [50].

Alla qualificazione in termini di detenzione giunge, inoltre, sia chi ricostruisce la fattispecie in termini di contratto misto con tipo prevalente [51], sia chi vi rinviene una ipotesi di collegamento negoziale [52]: i primi per l'affermata applicabilità della disciplina della locazione, i secondi ravvisando la stipula di un comodato accanto al preliminare.

In giurisprudenza, la qualificazione come detentore del promissario acquirente non è stata pacifica, tanto che si è resa necessaria una pronuncia delle Sezioni Unite per fare luce sulla questione.

In particolare, secondo un primo orientamento, la natura obbligatoria delle pattuizioni regolanti la fase intermedia tra preliminare e definitivo impedisce la trasmissibilità del possesso in capo al promissario acquirente. Ciò sia perché la presenza del titolo obbligatorio impedisce di configurare l'animus res sibi habendi in capo all'acquirente, sia per la estraneità al nostro ordinamento della trasmissibilità del possesso indipendentemente dal diritto reale di cui costituisce esercizio [53].

Altre pronunce, invece, ritengono che le parti contraenti di convenzione preliminare ad effetti obbligatori, attraverso la pattuizione della immissione anticipata nel godimento della res, trasferiscano il possesso della cosa e non già la mera detenzione. Ciò perché, mirando la volontà delle parti all'effetto traslativo, è a ciò coerente il trasferimento anticipato della situazione possessoria. Secondo tale orientamento, dunque, la consegna, essendo il possesso un fenomeno che prescinde dal fondamento giustificativo, è atto neutro, o negozio astratto, per il quale non si richiede affatto il requisito del fondamento causale [54].

Le Sezioni Unite della Cassazione intervengono su tale questione nel 2008 [55] a seguito del contrasto giurisprudenziale sulla qualificazione, in termini di possesso piuttosto che di detenzione, della disponibilità del bene conseguita dal promissario di una vendita immobiliare in forza di clausola del contratto preliminare che anticipa gli effetti del definitivo.

Nell'affrontare la questione sollevata, le Sezioni Unite si soffermano innanzitutto sulla natura giuridica del preliminare ad effetti anticipati, per poi inferire da ciò la qualificazione della posizione del promissario acquirente immesso nel godimento anticipato della res.

Esclusa la qualificazione in termini di contratto atipico [56], la Corte ricorre alla figura del collegamento negoziale per inquadrare il rapporto tra la contratto preliminare puro e le pattuizioni accessorie: sussistono, in tal caso, negozi funzionalmente collegati al preliminare e quindi ad esso connessi che, stipulati o meno contestualmente, restano autonomi tra loro rispondendo ciascuno ad una precisa funzione economico - sociale. Ne segue, in punto di disciplina, che ciascuno troverà la propria normativa nello specifico modello predisposto dal legislatore. Sulla scia di quanto già sostenuto da parte della dottrina [57], i giudici ravvisano, quanto alla concessione dell'utilizzazione della res da parte del promittente venditore al promissario acquirente, un comodato e, quanto alla corresponsione di somme da parte del promissario acquirente al promittente venditore, un mutuo gratuito.

Con riguardo alla situazione del promissario acquirente, dunque, non è rinvenibile un esercizio di una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, bensì, configurandosi un contratto di comodato, essa ha natura di detenzione qualificata, esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine. È ammessa invece la possibilità di invertire la detenzione in possesso nei modi previsti dall'art. 1141 c.c., vale a dire attraverso il compimento di atti aventi valenza esterna e che consentano di desumere, anche al possessore, che il detentore ha iniziato a esercitare il potere di fatto sulla cosa nomine proprio.

La costruzione adottata dalle Sezioni Unite pare esorbitante rispetto al fine: anziché scomodare le figure del comodato e del mutuo, la cui disciplina prevede la restituzione della cosa e della somma di denaro, la Corte avrebbe potuto individuare la fonte delle obbligazioni in clausole accessorie e aggiuntive a quella che prevede la stipula del definitivo [58].

Gli sviluppi giurisprudenziali successivi, pur confermando il dictum delle sezioni unite, non mancano di giustificare diversamente la soluzione [59]. "
 

telino

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
No, non sarà una cifra esigua di caparra...
Sentirò anche il notaio a riguardo per la questione possesso/detenzione
 

IL TRUCE

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Citius dixerim sarebbe ancor piu' corretto chiedersi chi ti abbia autorizzato
ad andare in giro a parlare di compravendite.
Gia' al "viene" piuttosto che "venga" qualche dubbio assale..ma dalla propieta'
al possesso..suvvia..
La cassiera part time al 1 anno ti direbbe che la prima e' situazione di diritto e la seconda de facto.
ll venditore conservera' la propieta' e l acquirente ne avra' il possesso..fino a rogito.
Si spera.
Per la detenzione..direi per ora di lasciarla a chi ti ha fatto passare gli esami
Quando dico che non servono...ragazzi cari..quando vi dico che non servono...
In merito alla pappardella da te sopra cosi abilmente "copia-incollata" mi chiedo veramente cosa ceppolone tu ci abbia capito.
 
Ultima modifica di un moderatore:

telino

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
1. La "pappardella" l'ho ovviamente copiata ed incollata si, tant'è che ci ho messo le virgolette.
2. Mi chiedo che tipo di problemi tu abbia per dare certe risposte? Mi ritengo di essere un giovane con voglia di imparare. Non vedo un senso utile e costruttivo in quello che scrivi... vedo solo una persona frustrata che cerca di sfogarsi con altri che non conosce ... ma d'altronde son ben consapevole che l'era del digitale ha fatto emergere i cosiddetti "leoni da tastiera"...

Il quesito è stato creato in quanto circa 6 mesi fa, in un atto nel quale le parti si erano accordate in una consegna posticipata dell'immobile, il notaio mi disse che c'era differenza tra possesso e detenzione. Tant'è che nell'atto aveva scritto:
"
Il possesso giuridico delle unità immobiliari oggetto del presente atto viene trasmesso dalla parte alienante alla parte acquirente a far data da oggi per tutti gli effetti utili ed onerosi.
Le parti convengono che la materiale consegna dei cespiti in oggetto, liberi da persone e da cose, unitamente alle chiavi, sarà effettuata dalla parte alienante alla parte acquirente entro e non oltre il ___________."

Questa era una compravendita con consegna posticipata dell'immobile, mi chiedevo se per analogia andava applicata anche ad un preliminare con consegna contestuale delle chiavi.

Grazie
 

IL TRUCE

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
il notaio mi disse che c'era differenza tra possesso e detenzione.
Eh gia..oltre che tra propieta' e possesso...
vi e' anche tra possesso e detenzione.
Ma e' fine..molto fine
I padri dicevano corpus et animus.
Ecco nella detenzione vi e' l corpus ma non l animus.
Limitato al diritto immobiliare e' piu facile.
  • hai mai visto un inquilino usucapire un bene ?
Ecco: ora hai capito la differenza tra possesso e detenzione.
Ci sarebbe poi anche il concetto di possesso condiviso..ma va bene..
Dare filosofia del diritto il primo anno del resto l ho sempre trovato inopportuno.

I concetti di propieta' / possesso / detenzione sono pero applicabili alla vita di tutti i giorni .

Ed e' li il bello...

Se tua moglie negrabbiente e scalmanatamente supporter di Prada, avesse beffardamente la propieta' di una Porsche Turbo S e tu solo S ...dovresti altrettanto beffardamente studiare i concetti di detenzione qualificata e non qualificata...
E persin..oh finezza oh filosofico godimento...di detenzione mediata.

Amore, mi fai un contratto affinche' possa arrivare in ufficio 20 gg al mese alle ore 9.00 con la tua meravigliosa e beffarda Porsche Turbo S ? No eh ? Peccato perche' sarebbe stata una detenzione qualificata

Amore mi presteresti la tua meravigliosa et amatissima Turbo S della quale sei beffardamente gelosa e non faresti guidare nemmeno a Carlo di Inghilterra ?
Te la ridaro' quando vuoi basta che me lo dici...
Detenzione non qualificata.

"Amore..visto che ma l hai amabilmente prestata dandomi quindi la detenzione non qualificata, a mia volta l ho prestata allo stregone del villaggio che passava di qui con in capelli dritti .. e ne aveva un gran bisogno per andare sulla montagna a sacrificare un rinoceronte."
Detenzione mediata.

Buona notte e studia...e lavora...
Questi sono esercizi accademici successivi..
Concentrati sulla coniugazione dei verbi e nel dubbio fai fare al Notaio.
Anche se in questo modo...niente Turbo S.
 
Ultima modifica:
U

Utente Cancellato 80257

Ospite
il notaio mi disse che c'era differenza tra possesso e detenzione.
Te lo dovevano dire/spiegare/insegnare al corso, ancor prima che te lo dica il notaio!
Mi auguro che tu stamattina abbia guardato, letto, imparato, ragionato e capito la differenza tra proprietà, possesso e detenzione!
Non vedo un senso utile e costruttivo in quello che scrivi...
Mica per niente è il truce, ma a modo suo, sa come farti aprire gli occhi, basta cogliere l’ironia!
Se all’esame orale ti fosse capitata questa domanda, non oso immaginare!
Far scrivere tutto al notaio, per la tutela tua, e delle parti! Nel mentre prendi in mano il libro di diritto (senza offesa). Perché finché lo scrivi qui, è ok! Ma se parli con un potenziale cliente di cose di questo tipo (che alcuni ne sanno sempre più di noi, in qualsiasi momento), fai delle brutte figure che non ti consiglio (è troppo una ****ata per non capire proprietà, possesso, detenzione). Non è una critica, è un consiglio!
 

Andrea Russo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Non vedo proprio il motivo di umiliare un giovane collega per una questione in cui c'è poca competenza anche tra i colleghi più anziani ed addirittura anche tra i notai. Ho infatti avuto modo di riscontrare che quasi tutti, nei preliminari ad effetti anticipati, usano erroneamente il termine possesso invece di quello corretto, ovvero detenzione, aggravando ulteriormente la pericolosità, per la parte venditrice, di questa tipologia contrattuale. Infatti, in caso di inadempimento del promissario acquirente, non è possibile avvalersi della procedura abbreviata di sfratto per morosità per ottenere la restituzione del bene: bisogna invece affrontare una lunga causa civile. Comunque Telino, se mi scrivi quale dovrebbe essere la durata contrattuale del preliminare, ti scrivo immediatamente la soluzione corretta.
 

IL TRUCE

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
per una questione in cui c'è poca competenza anche tra i colleghi più anziani ed addirittura anche tra i notai
Forse tra quelli che frequenti TU.
Comunque Telino, se mi scrivi quale dovrebbe essere la durata contrattuale del preliminare, ti scrivo immediatamente la soluzione corretta.
Sono in una botte di ferro !
Cit. Attilio Regolo.
Generale romano ottimista
un giovane collega
 

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