ilfaro65

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Se su l'atto preliminare si dice che l'appartamento fino alla data del rogito rimanga libero da affitto od occupazione, il venditore se non rispetta l'accordo può essere considerato inadempiente? Se così non fosse, come si può ottenere tale richiesta?

Grazie
 

Bagudi

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Agente Immobiliare
Se su l'atto preliminare si dice che l'appartamento fino alla data del rogito rimanga libero da affitto od occupazione, il venditore se non rispetta l'accordo può essere considerato inadempiente? Se così non fosse, come si può ottenere tale richiesta?

Grazie

L'importante è che il giorno del rogito l'immobile sia libero, ritengo.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Se su l'atto preliminare si dice che l'appartamento fino alla data del rogito rimanga libero da affitto od occupazione, il venditore se non rispetta l'accordo può essere considerato inadempiente? Se così non fosse, come si può ottenere tale richiesta?

Grazie

Abbiamo già discusso prima di Pasqua su questo interessante argomento, ove sarcasticamente ponevo la stessa tua domanda del tag in oggetto.
Con scambi di opinioni a volte "sanguinosi" tra me e il buon @PROGETTO_CASA.

Attendo curioso quindi il seguito delle risposte del caso tuo che ti stà capitando e che io invece avevo solamente immaginato e ipotizzato che ciò potesse accadere.

Su questa scorta, ci tengo a precisare che non è la prima volta che un'ipotesi pur paradossale, da me ipotizzata, possa poi invece trovare la propria concretezza e le conseguenti problematiche nella realtà.

D'altronde si sà: La fantasia è figlia della realtà.

Per questa e quella discussione in via definitiva ti indico questo passaggio, secondo le definizioni dell'art 1470 c.c. in materia di compravendita e suoi requisiti fondamentali.

"La compravendita di regola ha efficacia reale: Ciò significa che il passaggio della proprietà (del bene o di un altro diritto) da un soggetto ad un altro avviene per effetto del consenso delle parti senza che occorra l'effettiva consegna del bene oggetto della compravendita".

Alè.
 
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P

PROGETTO_CASA

Ospite
Abbiamo già discusso prima di Pasqua su questo interessante argomento, ove sarcasticamente ponevo la stessa tua domanda del tag in oggetto.
Con scambi di opinioni a volte "sanguinosi" tra me e il buon @PROGETTO_CASA.

Attendo curioso quindi il seguito delle risposte del caso tuo che ti stà capitando e che io invece avevo solamente immaginato e ipotizzato che ciò potesse accadere.

Su questa scorta, ci tengo a precisare che non è la prima volta che un'ipotesi pur paradossale, da me ipotizzata, possa poi invece trovare la propria concretezza e le conseguenti problematiche nella realtà.

D'altronde si sà: La fantasia è figlia della realtà.

Per questa e quella discussione in via definitiva ti indico questo passaggio, secondo le definizioni dell'art 1470 c.c. in materia di compravendita e suoi requisiti fondamentali.

"La compravendita di regola ha efficacia reale: Ciò significa che il passaggio della proprietà (del bene o di un altro diritto) da un soggetto ad un altro avviene per effetto del consenso delle parti senza che occorra l'effettiva consegna del bene oggetto della compravendita".

Alè.

Pyer sei una sagoma, mi piacerebbe conoscerti ma anche spiegassi a tutti cosa c'entra il 1470 cc da te riformulato nel caso specifico. Un conto è la facoltà di rogitare senza la consegna della cosa altro che lo si debba fare. In pratica se nel preliminare è indicato "casa libera al rogito" e cio' non puo' avvenire per colpa del venditore siamo di fronte ad inadempimento contrattuale, salvo diversi accordi successivi. Semmai non lo sapessi la nozione "Rebus sic stantibus" riguarda altra branchia del diritto.
 
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Rosa1968

Membro Storico
L'immobile non è suo fino al rogito e la pretesa di non poterlo godere a qualsiasi titolo fino alla data sel rogito, da parte della proprietà é una richiesta che deve trovare accoglimento nella volontà della parte venditrice.
 

PyerSilvio

Membro Storico
Agente Immobiliare
Pyer sei una sagoma, mi piacerebbe conoscerti ma anche spiegassi a tutti cosa c'entra il 1470 cc da te riformulato nel caso specifico

:D Hi Hi...

"riformulato"...?
Mica poi tanto...

L'ho ripreso "paro paro" dal testo.

Per quanto riguarda "la facoltà" a cui giustamente fai riferimento mi trovi in pieno accordo.

Detto questo, la domanda allora sorge spontanea:

Se la consegna dell'immobile è "condicio sine qua non", quindi adempimento "automatico", pena la "marchiatura" di inadempimento contrattuale mi spieghi a che pro esistono e o vengono spesso usate clausole penali da corrispondere giornalmente per il ritardo nella consegna del bene..?

Se la consegna ritardata determina ipse iure inadempienza contrattuale queste forme di tutela non avrebbero ragione di essere.
 
P

PROGETTO_CASA

Ospite
:D Hi Hi...

"riformulato"...?
Mica poi tanto...

L'ho ripreso "paro paro" dal testo.

Per quanto riguarda "la facoltà" a cui giustamente fai riferimento mi trovi in pieno accordo.

Detto questo, la domanda allora sorge spontanea:

Se la consegna dell'immobile è "condicio sine qua non", quindi adempimento "automatico", pena la "marchiatura" di inadempimento contrattuale mi spieghi a che pro esistono e o vengono spesso usate clausole penali da corrispondere giornalmente per il ritardo nella consegna del bene..?

Se la consegna ritardata determina ipse iure inadempienza contrattuale queste forme di tutela non avrebbero ragione di essere.
La consegna differita è una modalità di adempimento con accordo tra le parti quindi esula dalla casistica relativa al preliminare che definisce la consegna al rogito.
Se poi i contraenti vogliono superare le clausole del preliminare possono farlo stabilendo eventuali penali per la consegna..........ma questa è altra storia. Infatti la consegna ritardata non è ricompresa negli accordi né le penali.
Non fare confusione tra la vita vissuta ed il diritto, piuttosto studiati bene il rebus sic stantibus
 

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