rosatea

Membro Attivo
Professionista
Salve cosa aggiungereste o togliereste da questo preliminare ?

Tra le sottoscritte parti:

Parte promittente venditrice

………………….…………………………………………………………………………………………………

nato a………………………………provincia di………………., il ………………………………

. residente a ……………………….in ………………………….n. ……………., cod. fiscale……………………………… stato civile…………………….(in regime di…..………),

nella sua qualità di ……………………………………………………………………..

in seguito denominato "parte promittente venditrice".


e

Parte promissaria acquirente

…………………………………………………nato a………………………………………………

provincia di………………………………………….. residente a ……………………….in ………………………….n. ……………., codice fiscale……………………………………

stato civile…………………….(in regime di…..………),

nella sua qualità di ……………………………………………………………………..


in seguito denominato "parte promissaria acquirente"


si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Parte promittente venditrice si obbliga a vendere a parte promissaria acquirente, che si obbliga ad acquistare la/le porzione/ii immobiliare/i sita/e in Comune di……………………………, via……………………………n………, posta/e al……….piano

- abitazione composta di……….locali oltre servizi e con annesso……………………………,

il tutto distinto nel Catasto Fabbricati di……………………………come segue:

foglio….., mappale……..subalterno……., scala………, piano………, zona censuaria………., categoria…….., classe…., vani/metri quadrati catastali …………, rendita catastale Euro ……………….Per la migliore identificazione di quanto sopra descritto le parti fanno espresso riferimento alla planimetria, che qui si allega sotto la lettera ". . . ." fatta avvertenza che le dimensioni e misure da essa rilevabili hanno valore indicativo

Compete alle porzioni sopra descritte e pertanto della vendita cui le parti si sono obbligate, la proporzionale quota – pari a millesimi . . . . . . . . . – degli spazi ed enti comuni condominiali in conformità del regolamento che parte promittente venditrice consegna a parte promissaria acquirente e che questa si obbliga a rispettare

Art. 2

Parte promittente venditrice dichiara di avere la piena proprietà e libera disponibilità, anche in relazione al proprio stato civile e al regime patrimoniale della sua famiglia, delle porzioni immobiliari in oggetto le quali saranno consegnate libere da persone ecose a far tempo dalla data di seguito indicata per la consegna, eccezion fatta per ……… ………… ……… ……… ………

Art. 3

Parte promittente venditrice dichiara e garantisce che le porzioni immobiliari in oggetto sono e saranno sino alla data del contratto definitivo di vendita (rogito) libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, liti in corso, privilegi fiscali o altri oneri e vincoli di qualsiasi genere.

In particolare la parte promittente venditrice garantisce che quanto promesso in vendita non è soggetto a divieti di alienazione o vincoli alla circolazione derivanti da normativa propria dell’edilizia convenzionata, agevolata o sovvenzionata e che in relazione alle unità promesse in vendita non sussistono vincoli storico-artistici, paesaggistici e idrogeologici, diversi da quelli eventualmente segnalati nell’atto di provenienza o nel regolamento di condominio che, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, vengono consegnati da parte promittente venditrice a parte promissaria acquirente.

Parte promittente venditrice dichiara infine che non vi sono aventi diritto a prelazione di qualunque genere

Art. 4

Parte promittente venditrice garantisce che, al momento della stipulazione dell'atto definitivo di vendita, non sussisteranno arretrati per spese condominiali ordinarie o straordinarie Nel caso in cui, nel periodo intercorrente da oggi alla stipulazione dell'atto definitivo di vendita, fossero convocate assemblee condominiali aventi all’ordine del giorno l'assunzione di decisioni per spese straordinarie, la parte promittente venditrice si impegna a rilasciare delega per l'intervento a dette assemblee a parte promissaria acquirente.

In ogni caso parte promittente venditrice procurerà e consegnerà a parte promissaria acquirente, entro la data fissata per il contratto definitivo (rogito), una dichiarazione dell'amministratore del condominio da cui risulti:

a) l'indicazione della quota millesimale di partecipazione alla comproprietà ed alle spese condominiali spettanti a quanto oggetto del presente contratto, secondo la tabella in uso;

b) l'insussistenza di arretrati nei pagamenti;

c) i criteri per procedere alla determinazione dei conguagli.

Art. 5

Le porzioni immobiliari in oggetto saranno trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come visitate da parte promissaria acquirente in data __/__/____ dandosi atto che, per accordo delle parti, fanno parte della vendita

Art. 6

Parte promittente venditrice si obbliga a consegnare al notaio incaricato della stipulazione del rogito nei termini da questi indicati al momento del conferimento dell’incarico la documentazione idonea a comprovare la propria titolarità, la regolarità urbanistica, la propria legittimazione a disporre ed ogni altra documentazione che sia dal notaio richiesta in relazione ai beni in oggetto

Art. 7

Le parti convengono, per la vendita che si sono obbligate a concludere, il prezzo complessivo e a corpo di Euro ( )

regolato come segue:

la parte promissaria acquirente versa a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 cod. civ. alla parte promittente venditrice che accetta e ne rilascia corrispondente quietanza la somma

di € ( )

la parte promissaria acquirente si obbliga a versarle al momento della stipulazione del contratto definitivo di vendita (rogito) a mezzo assegno la somma di € ( ).

ART. 7 bis

La parte promissaria acquirente dà atto e la parte promittente venditrice si dichiara edotta del fatto che la parte promissaria acquirente pagherà in assegno per far fronte al pagamento di quanto in contratto..

Art. 8

Le parti reciprocamente si obbligano a stipulare il contratto definitivo di vendita entro il __/__/____.

Tale termine sarà prorogabile solo di comune accordo.

Trascorsa la data sopra convenuta quale termine finale per l'adempimento, in caso di inadempimento di una parte, l'altra parte oltre che avvalersi della caparra ai sensi dell'art. 1385 c.c. recedendo dal contratto e trattenendo ovvero facendosi restituire il doppio della caparra, potrà fare ricorso agli altri rimedi di legge:

- esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c.

- intimazione ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.;

- risoluzione giudiziale ai sensi dell'art. 1453 c.c. e risarcimento del danno.

La scelta del notaio incaricato di ricevere il contratto definitivo di vendita (rogito) spetta alla parte promissaria acquirente che dovrà darne comunicazione alla parte promittente venditrice almeno 30 giorni prima della scadenza del termine precedente.

Art. 9

La parte promissaria acquirente si riserva la facoltà di nominare, entro la data sopra convenuta per la stipula del contratto definitivo, persone od enti che debbano acquistare i diritti (anche parziali quali nuda proprietà e usufrutto) ed assumere gli obblighi (da assumersi in ogni caso in solido e per l'intero) nascenti da questo contratto.

In assenza di dichiarazione di nomina efficace ai sensi di legge, il contratto definitivo di vendita dovrà essere stipulato tra le parti qui intervenute.

Art. 10


La proprietà si trasferisce in capo alla parte acquirente con la stipulazione del contratto definitivo di vendita (rogito).

La consegna delle unità immobiliari in oggetto sarà effettuata alla parte promissaria acquirente il medesimo giorno del rogito [ovvero] il giorno __/__/_____.


Le parti conseguentemente convengono che, ferma la debenza delle imposte in capo alla parte promittente venditrice sino alla data di trasferimento della proprietà, dalla data di effettiva consegna le spese e gli oneri tutti relativi ai beni in oggetto saranno a carico della parte promissaria acquirente ed a suo favore saranno tutti i frutti da essi dipendenti.

Art. 11

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa edilizia e urbanistica, la parte promittente venditrice dichiara che la costruzione del fabbricato di cui fa parte quanto promesso in vendita è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967, che successivamente non sono stati effettuati interventi che richiedessero provvedimenti autorizzativi e si impegna a rinnovare tali dichiarazioni nelle forme prescritte in occasione del rogito.

Art. 12

Parte promettente venditrice dà atto che potrebbero non essere stati adeguati a norma gli impianti dell’unità immobiliare.

Le parti danno atto che di tale circostanza, si è tenuto conto nel determinare il prezzo di trasferimento; conseguentemente tutte le spese relative all’adeguamento faranno carico alla parte acquirente a partire dalla data dell’atto definitivo.

Art. 13

La parte promettente venditrice rende noto che, per quanto a sua conoscenza non è stato rilasciato il certificato di agibilità in forma espressa. Del suo ottenimento si farà carico parte promettente con oneri a suo esclusivo carico. Parte promettente venditrice si dichiara edotta del fatto che l’insussistenza dei presupposti di fatto per il rilascio di detto certificato è causa di risoluzione del contratto per inadempimento imputabile ad essa parte promittente venditrice.

Art. 14

Le parti reciprocamente si impegnano a collaborare al fine di consentire l’adempimento dell’obbligo di indicare, nel contratto definitivo di vendita, le modalità con le quali è stato effettuato il pagamento, gli elementi identificativi di chi ha eseguito la mediazione e le modalità di pagamento dei relativi costi.

Art. 15

Spese e tributi del presente, del successivo atto di vendita, degli eventuali atti necessari per finanziare la parte promissaria acquirente inerenti e conseguenti, sono a carico della parte promissaria acquirente. L'onere e la spesa per reperire la documentazione relativa ai beni promessi in vendita è a carico della parte venditrice e così ogni altro onere che le sia attribuito dalla legge .

Allegati al contratto preliminare di vendita:

“…” planimetria

Documenti consegnati da parte promittente venditrice a parte promissaria acquirente:

□ copia della planimetria catastale


Luogo e data


Parte promissaria acquirente Parte promittente venditrice
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
deve aggiungere se vuole cautelarsi per tempo l'assistenza di un professionista, un legale della sua città.... il fai da te immobiliare è sempre a rischio per il privato cittadino anche se trova una bozza di preliminare sul web e vuole vendere o acquistare ma nella vita si occupa d'altro.;)
 

rosatea

Membro Attivo
Professionista
Fino a poco tempo fa ero un mediatore creditizio da 6 mesi a questa parte faccio l'Agente immobiliare sono molto docimenta sugli affotto perché ho lavorato presso un Agenzia ma trattavano solo affitti

Ops documentata sugli affitti

Gli è lo fatto leggere ad un legale che collaboro per delle pratiche assicurative e lui mi ha risposto va bene in linea anche se mi ha sottolineato che non è il suo campo lui si occupa solo del ramo assocurativo le spiego avevo un mandato assicurativo Rca polizze vita ecc...

Mi potrebbe dire cosa ho sbagliato nella stesura del preliminare o cosa devo aggiungere?
Grazie mille
 
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Rosa1968

Membro Storico
Già il fatto che un avvocato che segue le assicurazioni e non è ferrato nell'immobiliare si è bloccato questo ti da il polso dell'importanza del preliminare.
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Ci sono troppe parti ripetute che dicono in parole diverse le stesse cose. L'impegno del venditore di dare delega per le assemblee prima del rogito non credo che possa essere inserita
 

rosatea

Membro Attivo
Professionista
Ci sono troppe parti ripetute che dicono in parole diverse le stesse cose. L'impegno del venditore di dare delega per le assemblee prima del rogito non credo che possa essere inserita
Capisco

Perchè il "faidate " ?
Se non chiedo troppo qualcuno mi può inViareggio un preliminare di vendita?

Dovrei trovare un Avv. ferrato sul campo imobiliare ma fin'ora non ne ho trovati.
Presentando un preliminare così cosa rischio ?
 
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Rosa1968

Membro Storico
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