riskhedger

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Buongiorno

saremmo interessati a procedere all'acquisto di un immobile all'asta

Nella perizia al capitolo "formalità pregiudizievoli" il CTU indica quanto segue : "TRASCRIZIONE CONTRO del xx/xx/2015 – Registro Particolare OMISSIS Registro Generale OMISSIS Pubblico ufficiale OMISSIS Repertorio OMISSIS del xx/xx/2015 ATTO TRA VIVI – PRELIMINARE DI VENDITA"

la trascrizione del preliminare è antecedente la trascrizione del pignoramento (avvenuto nel 2016) ma successiva alla trascrizione dell'ipoteca volontaria iscritta dal creditore procedente (avvenuto nel 2013)

dalla lettura del preliminare emerge che lo stesso prevedeva come termine feb/2016 (ovvero sono trascorsi oltre 2 anni) ed il promissario acquirente è intervenuto come creditore nella procedura.

in riferimento a ciò chiediamo quanto segue


– il preliminare trascritto non è considerabile opponibile ai creditori e quindi alla procedura? (deduco che non lo sia dal semplice fatto che l'immobile è stato effettivamente pignorato ma sinceramente non ho ben compreso per quale ragione, ovvero, la trascrizione non dovrebbe tutelare il promissario acquirente?)

– vi sono alee di rischio in capo ai futuri aggiudicatari/proprietari riconducibili a tale trascrizione? Ovvero il promissario acquirente potrebbe rivalersi sui nuovi proprietari/aggiudicatari? Per esempio, non potrebbe avvelersi di quanto previsto dall''art 2932?

– la trascrizione del preliminare sarà oggetto di cancellazione della procedura? in caso contrario con quali modalità e costi sarà possibile liberare l'immobile da tale gravame. Il cc mi sembra che citi solo la cancellazione di pignoramenti ed ipoteche.


nella valutazione del caso ritengo possa essere utile sapere che

– il decreto di trasferimento verrà emesso verso settembre 2018 (ovvero oltre tre anni dopo la trascrizione menzionata) dal momento che certamente prima di allora, in caso di aggiudicazione, non provvederemmo a saldare il relativo prezzo.


grazie
 

angy2015

Membro Assiduo
come hai riportato tu:
.... il promissario acquirente è intervenuto come creditore nella procedura.
...
Ai fini dell'aggiudicazione non comporta problemi per l'aggiudicatario, sarà la procedura che liquiderà il promissario acquirente se residuano fondi dopo aver tacitato le ipoteche antecedenti.
 

riskhedger

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
il mio dubbio è il seguente : il promissario acquirente protra chiedere di dare seguito al preliminare trascritto ex art 2932 stante che i termini di efficacia del preliminare sono ancora in essere (quello dei tre anni, mentre il termine "entro l'anno convenuto dalle parti" è scaduto ma poichè la essenzialità della data può essere messa in discussione ...) ?
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
Buongiorno

saremmo interessati a procedere all'acquisto di un immobile all'asta

Nella perizia al capitolo "formalità pregiudizievoli" il CTU indica quanto segue : "TRASCRIZIONE CONTRO del xx/xx/2015 – Registro Particolare OMISSIS Registro Generale OMISSIS Pubblico ufficiale OMISSIS Repertorio OMISSIS del xx/xx/2015 ATTO TRA VIVI – PRELIMINARE DI VENDITA"

la trascrizione del preliminare è antecedente la trascrizione del pignoramento (avvenuto nel 2016) ma successiva alla trascrizione dell'ipoteca volontaria iscritta dal creditore procedente (avvenuto nel 2013)

dalla lettura del preliminare emerge che lo stesso prevedeva come termine feb/2016 (ovvero sono trascorsi oltre 2 anni) ed il promissario acquirente è intervenuto come creditore nella procedura.

in riferimento a ciò chiediamo quanto segue


– il preliminare trascritto non è considerabile opponibile ai creditori e quindi alla procedura? (deduco che non lo sia dal semplice fatto che l'immobile è stato effettivamente pignorato ma sinceramente non ho ben compreso per quale ragione, ovvero, la trascrizione non dovrebbe tutelare il promissario acquirente?)

– vi sono alee di rischio in capo ai futuri aggiudicatari/proprietari riconducibili a tale trascrizione? Ovvero il promissario acquirente potrebbe rivalersi sui nuovi proprietari/aggiudicatari? Per esempio, non potrebbe avvelersi di quanto previsto dall''art 2932?

– la trascrizione del preliminare sarà oggetto di cancellazione della procedura? in caso contrario con quali modalità e costi sarà possibile liberare l'immobile da tale gravame. Il cc mi sembra che citi solo la cancellazione di pignoramenti ed ipoteche.


nella valutazione del caso ritengo possa essere utile sapere che

– il decreto di trasferimento verrà emesso verso settembre 2018 (ovvero oltre tre anni dopo la trascrizione menzionata) dal momento che certamente prima di allora, in caso di aggiudicazione, non provvederemmo a saldare il relativo prezzo.


grazie

Nessuna di queste ipotesi è fondata , poichè il promissario acquirente ha stipulato con un ipoteca in essere , e correttamente è intervenuto nella procedura esecutiva
Buongiorno

saremmo interessati a procedere all'acquisto di un immobile all'asta

Nella perizia al capitolo "formalità pregiudizievoli" il CTU indica quanto segue : "TRASCRIZIONE CONTRO del xx/xx/2015 – Registro Particolare OMISSIS Registro Generale OMISSIS Pubblico ufficiale OMISSIS Repertorio OMISSIS del xx/xx/2015 ATTO TRA VIVI – PRELIMINARE DI VENDITA"

la trascrizione del preliminare è antecedente la trascrizione del pignoramento (avvenuto nel 2016) ma successiva alla trascrizione dell'ipoteca volontaria iscritta dal creditore procedente (avvenuto nel 2013)

dalla lettura del preliminare emerge che lo stesso prevedeva come termine feb/2016 (ovvero sono trascorsi oltre 2 anni) ed il promissario acquirente è intervenuto come creditore nella procedura.

in riferimento a ciò chiediamo quanto segue


– il preliminare trascritto non è considerabile opponibile ai creditori e quindi alla procedura? (deduco che non lo sia dal semplice fatto che l'immobile è stato effettivamente pignorato ma sinceramente non ho ben compreso per quale ragione, ovvero, la trascrizione non dovrebbe tutelare il promissario acquirente?)

– vi sono alee di rischio in capo ai futuri aggiudicatari/proprietari riconducibili a tale trascrizione? Ovvero il promissario acquirente potrebbe rivalersi sui nuovi proprietari/aggiudicatari? Per esempio, non potrebbe avvelersi di quanto previsto dall''art 2932?

– la trascrizione del preliminare sarà oggetto di cancellazione della procedura? in caso contrario con quali modalità e costi sarà possibile liberare l'immobile da tale gravame. Il cc mi sembra che citi solo la cancellazione di pignoramenti ed ipoteche.


nella valutazione del caso ritengo possa essere utile sapere che

– il decreto di trasferimento verrà emesso verso settembre 2018 (ovvero oltre tre anni dopo la trascrizione menzionata) dal momento che certamente prima di allora, in caso di aggiudicazione, non provvederemmo a saldare il relativo prezzo.


grazie

Il promissario acquirente , non ha chiesto l esecuzione del preliminare , giustamente altrimenti si sarebbe ritrovato ad essere esecutato, pertanto è invece intervenuto come creditore per la somma versata nel preliminare. Sarebbe arduo poi chiedere al aggiudicatario divenuto proprietario chiedere l esecuzione avendo tenuto un comportamento contrario intervenendo come creditore n procedura

La trascrizione del preliminare non verra cancellata , ma dovrai procedere tu decorsi i tre anni .

Circa il saldo prezzo hai 120 giorni massimo a decorrere dal aggiudicazione .

Basta che non solleciti (ovvero chiedi di prendere il tempo necessario ) il responsabile della procedura a richiedere il decreto di trasferimento dopo il saldo prezzo per chiudere il decorso triennale prima del trasferimento, cosi da startene senza ansie.

Ad ogni modo sarebbe opportuno che prima della partecipazione chieda al responsabile della procedura chiarimenti sugli atti compiuti dal promissario acquirente , dopo visione della cronologia degli atti sul sito del Tribunale area pubblica , imputando l RGE ( e da cui non caprai molto , ma qualcosa si puo capire)
 
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riskhedger

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
grazie a tutti .. in effetti il tutto appare logico sebbene, da profano, mi è sembrato di capire che l'indirizzo della giurisprudenza prima della sentenza delle Sezioni Unine del 2009 non era esattamente questo, ovvero concedeva l'opponibilità del preliminare trascritto all'esecuzione nelle condizioni in cui lo era stato prescritto posteriormente all'ipoteca ma anteriormente al pignoramento
 

brina82

Membro Storico
Professionista
grazie a tutti .. in effetti il tutto appare logico sebbene, da profano, mi è sembrato di capire che l'indirizzo della giurisprudenza prima della sentenza delle Sezioni Unine del 2009 non era esattamente questo, ovvero concedeva l'opponibilità del preliminare trascritto all'esecuzione nelle condizioni in cui lo era stato prescritto posteriormente all'ipoteca ma anteriormente al pignoramento

Se così fosse, parecchi esecutati ne farebbero in qualche modo uso, anche solo per "buttarla in caciara" e allontanare probabili acquirenti...

la trascrizione non dovrebbe tutelare il promissario acquirente?

Sì ma solo per iscrizioni/trascrizioni successive: preliminarmente vi è un'ipoteca, per cui va tutelato prima il creditore che ha iscritto ipoteca.
 

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