Tiriaca Maurizio

Membro Junior
Agente Immobiliare
INVIO DELLA SENTENZA
in persona del giudice...............ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civili di primo grado iscritta al numero .....del ruolo generale dell'anno 2006 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/11/2014
TRA
................................quale titolare dell'Agenzia Immobiliare...................,elettivamente domiciliato in...........,presso lo studio dell'Avv.to.......................che lo rappresenta e lo difende giusta procura estesa a margine della memoria di costituzione di nuovo difensore in riassunzione e prosecuzione
ATTORE

E
..........................., elettivamente domiciliato in..............., presso lo studio dell'Avv.to .......................che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione notificato
CONVENUTO

OGGETTO: contratto di mediazione pagamento provvigione;

CONCLUSIONE DELLE PARTI: come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.11.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 2006 L'Agente citava dinanzi all'intestato Tribunale il CONVENUTO per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 4.605,12 a titolo di provvigione comprensiva di interessi legali dalla costituzione in mora del 13.12.2003 alla citazione e con vittoria delle spese del giudizio.
Affermava parte attrice di essere creditrice del convenuto della somma di Euro 3.690,00 oltre IVA ed interessi avendo prestato la propria attività professionale di mediatore nella trattativa immobiliare tra il convenuto ...............quale venditore e ......................quale acquirente.
Sosteneva il deducente: che i soggetti indicati avevano sottoscritto una scrittura privata in cui davano atto del prezzo convenuto per la compravendita di Euro 123.000,00, del ruolo di mediatore dell'attore cui veniva consegnata la scrittura in questione e un assegno dell'importo di euro 3.000,00; che successivamente tra le stesse parti veniva stipulato il preliminare di vendita di cui l'attore tratteneva copia e che l'acquirente provvedeva a pagare la provvigione per quanto di sua spettanza; che nonostante molteplici solleciti a mezzo di raccomandate del 13/12/2003, del 10/12/2004 e del 05/12/2005 il convenuto ometteva di corrispondere all'istante la provvigione, limitandosi ad offrire solo la somma di Euro 500/1.000,00.
Si costituiva il venditore eccependo preliminarmente la nullità del contratto di mediazione trattandosi di attività prestata da soggetto che all'epoca dei fatti risalenti
al 20/04/2002 non risultava iscritto alla C.C.I.A.A. di Perugia quale mediatore, atteso che l'iscrizione quale mediatore è del 04/12/2003 e pertanto ai sensi della Legge n.39 del 1989 il contratto di mediazione stipulato con soggetto non iscritto negli appositi ruoli è affetto da nullità con obbligo da parte del mediatore di restituire la provvigione percepita; in via ulteriormente preliminare eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art.
 

Allegati

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Tiriaca Maurizio

Membro Junior
Agente Immobiliare
La prescrizione al diritto della Provvigione, per L'Agente Immobiliare è troppo breve . L'avvocato rispose che per gli Albergatori è di 6 mesi. Di seguito, ho ricordato al mio avvocato che per i geometri è di tre anni e per gli avvocati è, di 10 anni. Perché questa differenza??
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Questa è una delle tremila sentenze in merito.

Tanto in Italia le sentenze sono come le ciliege: una tira l'altra...
 

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