Ce ne sono tante di sentenze che dicono di tutto e di più e come é stato detto in altri post, occorrerebbe valutare il caso specifico, ma generalizzare risulta sempre dannoso, sia per il cliente che per gli agenti immobiliari.
Caso 3 della Fiaip:
Tizio mediatore propone a Caio l'acquisto di un immobile. Caio dichiara che l'affare non gl iinteressa. Dopo alcuni mesi, Caio conclude l'affare servendosi dell'opera di altro mediatore.
Soluzione: Il rapporto di concausalità esiste: l'art. 1758 c.c. é applicabile. La circostanza che l'affare sia stato concluso dopo la scadenza del'incarico conferito al primo mediatore non ha alcun rilievo: ciò che conta é ( soltanto il fatto) che la conclusione dell'affare possa essere ricondotta anche all'opera del primo mediatore. Giurisprudenza
Nella disciplina degl iartt.1754 e 1755 cod.civ. il diritto alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l'attività del mediatore non sia stato il fattore determinante ed esclusivo della conclusione dell'affare, essendo sufficiente, rispetto a questo, che la menzionata attività presenti il carattere della completezza. Né assumono in proposito rilevanza, una volta realizzatosi l'affare, gli originari irpensamenti di una delle aprti del rapporto di mediazione, i quali, appartenendo alla sfera interna delle determinazioni della parte stessa, non possono incidere sull'efficienza causale esclusiva o concorrente dell'opera del mediatore ( nella specie, la parte aveva proposto l'acquisto di un immobile alla banca, la quale si era dichiarata disinteressata all'affare, in considerazione delle caratteristiche dell'immobile stesso; successivamente la banca aveva concluso l'affare, sevendosi dell'opera di un altro mediatore. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza del merito, la quale aveva negato il diritto alla provvigione al primo mediatore).
Cassazioen civile, sez III 16-01-1996 n.297