Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Potrebbe aver concordato un appuntamento per far visonare l'immobile e non é accidentale......, se poi ha presentato anche una proposta......é causale...:occhi_al_cielo:
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Leggi sopra, ho aggiunto. "accidentale" nel caso è usato in quel modo... d'altronde come pensi che sia possibile che l'opera di un mediatore sia "casuale", mi sembra sia molto difficile che avvenga ;)
 

ccc1956

Membro Senior
Professionista
bella discussione.
nel caso in oggetto non c'e' nessuna collaborazione simultanea tra le due agenzie, insieme, collaborativa...saranno trascorsi 17 mesi dalla visita fatta con la prima agenzia all'acquisto con la seconda agenzia.
mi sembra importante la sentenza di Cass. Civile - sez. III, Sent. del 08.07.2010 n. 16157 e so che fa scuola una sentenza.
il discorso della liberatoria, puo' essere un'idea ma la prima agenzia citerebbe il cliente acquirente e quindi ....poi il cliente acquirente citerebbe la seconda agenzia
un calvario in tribunale.
meglio evitare da subito.
grazie particolare a firenze immobile. bel contributo.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ce ne sono tante di sentenze che dicono di tutto e di più e come é stato detto in altri post, occorrerebbe valutare il caso specifico, ma generalizzare risulta sempre dannoso, sia per il cliente che per gli agenti immobiliari.

Caso 3 della Fiaip:
Tizio mediatore propone a Caio l'acquisto di un immobile. Caio dichiara che l'affare non gl iinteressa. Dopo alcuni mesi, Caio conclude l'affare servendosi dell'opera di altro mediatore.
Soluzione: Il rapporto di concausalità esiste: l'art. 1758 c.c. é applicabile. La circostanza che l'affare sia stato concluso dopo la scadenza del'incarico conferito al primo mediatore non ha alcun rilievo: ciò che conta é ( soltanto il fatto) che la conclusione dell'affare possa essere ricondotta anche all'opera del primo mediatore. Giurisprudenza
Nella disciplina degl iartt.1754 e 1755 cod.civ. il diritto alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l'attività del mediatore non sia stato il fattore determinante ed esclusivo della conclusione dell'affare, essendo sufficiente, rispetto a questo, che la menzionata attività presenti il carattere della completezza. Né assumono in proposito rilevanza, una volta realizzatosi l'affare, gli originari irpensamenti di una delle aprti del rapporto di mediazione, i quali, appartenendo alla sfera interna delle determinazioni della parte stessa, non possono incidere sull'efficienza causale esclusiva o concorrente dell'opera del mediatore ( nella specie, la parte aveva proposto l'acquisto di un immobile alla banca, la quale si era dichiarata disinteressata all'affare, in considerazione delle caratteristiche dell'immobile stesso; successivamente la banca aveva concluso l'affare, sevendosi dell'opera di un altro mediatore. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza del merito, la quale aveva negato il diritto alla provvigione al primo mediatore).
Cassazioen civile, sez III 16-01-1996 n.297
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
Signori cari, nel principio che sottintendete, un mediatore che avesse in qualche modo trattato la casa in passato con quelle parti, a qualsiasi condizione e in qualsiasi tempo avrà diritto alla provvigione ;) .. Ora, secondo voi, quando il legislatore ha parlato di nesso causale, intendeva questo ? ;)

La sentenza che tu esponi @Limpida parlava di intervento di un mediatore, sicuramente GENERATORE dell'affare che era considerato limitato dalle parti e quindi non sufficiente a maturare un diritto ... cosa c'entra con il caso dove un intervento precedente NON GENERATORE DI NULLA, "accidentale" ( se c'era solo quell'intervento l'affare non si concludeva e solo la seconda agenzia l'ha reso possibile a nuove condizioni tra l'altro, cosa importante anche se non centrale) con quanto esponi?
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
limpida.....anche nel caso di una sola visita fatta con la prima agenzia e basta???
niente trattative, niente di niente??

C'é il numero della sentenza, cercala e leggila tutta.
Comunque sono d'accordo con te, onde evitare casini vari, se proprio non vi sono incompatibilità con la prima agenzia di carattere professionale od ostativa alla vendita o alla conclusione dell'affare, meglio ritornare sui propri passi, perché di certo non c'é niente....tranne che alla fine ma potrebbe essere troppo tardi.
Mi é successo un caso analogo ma nella locazione, l'avvocato mi ha già detto che male che vada,recupererò la provvigione da una sola parte, l'acquirente pagherà l'altra agenzia che e se gli ha fatto concludere ( non si capisce ancora, non esistono fatture per ora). Non é il mediatore che deve restituire a me una parte della provvigione ma il venditore o locatore che a sua volta, se ha già pagato l'altra agenzia dovrà essere rimborsato dall'agenzia stessa. Ovviamente il tutto se non esistono a carico del venditore o locatore altri impegni scritti.
Alla conclusione vi metterò al corrente dell'esito. :occhi_al_cielo:
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Ponz, non é che posso stare tutto il giorno a dibattere con te le sentenze, abbi pazienza, mi sembra che il caso sottoposto non sia ancora avvenuto! :occhi_al_cielo:
 

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