riporto un po' di cose che avevo trovato su internet da cui mi sembra di capire che se non c'è contratto preliminare presso notaio oppure se l'agente immobiliare non ha detto tutto quello che può essere di ostacolo alla vendita (tipo il non dire che serviva il terzo datore di ipoteca per ottenere un mutuo) non gli spetta la provvigione:
1) La cassazione lo ha confermato con la sentenza numero n°9676/2007, nella quale stabilisce che l’agenzia immobiliare ha diritto al pagamento del compenso una volta che si firma il contratto preliminare di compravendita. Ovvero quando entrambe le parti si impegnano a chiudere la compravendita davanti ad un notaio in tempi stabiliti.
2) Il mediatore non ha diritto alla provvigione se la proposta irrevocabile d’acquisto non è seguita dalla sottoscrizione del contratto preliminare.
La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7781/2020, ha avuto modo di tornare a pronunciarsi in ordine alla possibilità o meno, per un agente immobiliare, di ottenere la propria provvigione nel caso in cui, alla sottoscrizione di una proposta irrevocabile d’acquisto tra promissario acquirente e promittente venditore, non sia seguita la conclusione del preliminare di vendita.
3) Inoltre, non tutti sanno che si può non pagare l’agenzia immobiliare se l’agente si è dimostrato imparziale, ad esempio omettendo alcune informazioni sull’immobile per chiudere velocemente la compravendita. Ad esempio, l’agente non ha diritto al compenso se omette di dire che l’immobile non è in regola con il catasto o non possiede il certificato energetico.
4) Dispositivo dell'art. 1759 Codice Civile 2020
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note(1), relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
5)In linea di massima, si può dire che la proposta di acquisto ha lo scopo di trovare un primo accordo tra le parti, mentre il preliminare di vendita definisce quell’intesa per evitare che i dettagli vengano modificati. La firma di questo compromesso non attribuisce la casa all’acquirente (manca il contratto vero e proprio di vendita) ma sancisce un accordo definitivo.
6)Poi ci sono delle condizioni a tutela dell’acquirente, che conviene sempre mettere nero su bianco. Ad esempio: vincolare l’acquisto all’ottenimento di un mutuo, all’assenza di ipoteche, allo stato degli impianti e della conformità urbanistica della casa, ecc. Non guasta, infine, scrivere nella proposta di acquisto che tutti i dettagli sono da definire nel contratto preliminare successivo. Non a caso, per la Cassazione ogni promessa irrevocabile di acquisto è da considerarsi nulla se le parti si impegnano a stipulare in fasi successive prima un contratto preliminare e poi uno definitivo di acquisto.
1) La cassazione lo ha confermato con la sentenza numero n°9676/2007, nella quale stabilisce che l’agenzia immobiliare ha diritto al pagamento del compenso una volta che si firma il contratto preliminare di compravendita. Ovvero quando entrambe le parti si impegnano a chiudere la compravendita davanti ad un notaio in tempi stabiliti.
2) Il mediatore non ha diritto alla provvigione se la proposta irrevocabile d’acquisto non è seguita dalla sottoscrizione del contratto preliminare.
La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7781/2020, ha avuto modo di tornare a pronunciarsi in ordine alla possibilità o meno, per un agente immobiliare, di ottenere la propria provvigione nel caso in cui, alla sottoscrizione di una proposta irrevocabile d’acquisto tra promissario acquirente e promittente venditore, non sia seguita la conclusione del preliminare di vendita.
3) Inoltre, non tutti sanno che si può non pagare l’agenzia immobiliare se l’agente si è dimostrato imparziale, ad esempio omettendo alcune informazioni sull’immobile per chiudere velocemente la compravendita. Ad esempio, l’agente non ha diritto al compenso se omette di dire che l’immobile non è in regola con il catasto o non possiede il certificato energetico.
4) Dispositivo dell'art. 1759 Codice Civile 2020
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note(1), relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
5)In linea di massima, si può dire che la proposta di acquisto ha lo scopo di trovare un primo accordo tra le parti, mentre il preliminare di vendita definisce quell’intesa per evitare che i dettagli vengano modificati. La firma di questo compromesso non attribuisce la casa all’acquirente (manca il contratto vero e proprio di vendita) ma sancisce un accordo definitivo.
6)Poi ci sono delle condizioni a tutela dell’acquirente, che conviene sempre mettere nero su bianco. Ad esempio: vincolare l’acquisto all’ottenimento di un mutuo, all’assenza di ipoteche, allo stato degli impianti e della conformità urbanistica della casa, ecc. Non guasta, infine, scrivere nella proposta di acquisto che tutti i dettagli sono da definire nel contratto preliminare successivo. Non a caso, per la Cassazione ogni promessa irrevocabile di acquisto è da considerarsi nulla se le parti si impegnano a stipulare in fasi successive prima un contratto preliminare e poi uno definitivo di acquisto.