Rosa1968

Membro Storico
alcune banche addirittura non li mandano....mandano gli assegni....
anche in questo caso (qui è la banca dell'acquirente)il notaio deve mandare l'assenso alla cancellazione della vecchia ipoteca, assenso che deve avere necessariamente dall'istituto di credito del venditore, non si fa nulla sulla parola o sulla garanzia che il notaio trattiene l'assegno.
 

gennaro63

Membro Attivo
Mediatore Creditizio
Rosa sono 22 anni da agente immobiliare ....e circa 4 da promotore creditizio.......non ho mai visto il funzionario della banca del venditore in atto dove c'era un mutuo residuo..non prenderla come una eventuale polemica......con tutto il rispetto di questo mondo.
 

Rosa1968

Membro Storico
Assolutamente nessuna polemica, però mi devi spiegare come la banca dell'acquirente ha rilasciato gli assegni per la cancellazione dell'ipoteca, chi ha rilasciato l'assenso e come, dato che gli assegni di fatto sono in mano al notaio e non in banca, di fatto il debito c'è ancora.
 

gennaro63

Membro Attivo
Mediatore Creditizio
il notaio andrá in banca ( che gli viene indicata ) con l'assegno e verserá l'importo del debito residuo...è contestualmente riceve l'assenzo alla cancellazione di ipoteca...oramai quasi tutte le banche non aspettano più il consolidamento dell'ipoteca di 11 giorni...le procedure si sono snellite....ti ricordi che prima nei preliminari si riportava anche che il venditore riceveva un mandato irrevocabile di pagamento e doveva aspettare almeno 11/15 giorni per l'effettivo incasso dei soldi...e se non lo specificavi bene e lo scrivevi....lo sai il giorno Dell'atto quello che poteva accadere....vai a spiegare che quel giorno il venditore aveva firmato l'atto.....ma materialmente non aveva incassato la somma....ti ripeto che il garante di tutte queste procedure è il notaio...
 

Rosa1968

Membro Storico
Guarda ti dirò io tutta questa snellezza non l'ho mai trovata anzi. Per il consolidamento dell'ipoteca concordo anche se dipende anche dai soggetti se è un soggetto fallibile il consolidamento lo chiedono.
 
U

Utente Cancellato 48007

Ospite
Un pò di chiarezza...
Occorre distinguere la tipologia del mutuo di cui si parla.
Due le categorie dei mutui:
1) mutuo fondiario o edilizio
2) mutuo ipotecario ordinari:shock:ltre alla legislazione diversa (D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 e TU 646 del 1905 per il credito fondiario) le principali differenze conistono nella provvista e nel consolidamento della garanzia ipotecaria.
Nel caso di mutuo fondiario o edilizio, che hanno gestione separata nel bilancio della banca, la provvista avviene mediante emissione di titoli da collocare anticipatamente sul mercato (cd cartelle fondiarie una volta e obbligazioni fondiarie oggi) mentre per i mutui ipotecari ordinari siu provvede direttamente con fondi propri della banca.
A maggiore tutela degli istituti fondiari il legislatore ha previsto una differenza nel consolidamente dell'ipoteca, che ricordiamo rappresenta il diritto reale che attibuisce al creditore il potere di espropriare il bene ipotecato anche se alienato e di soddisfare il proprio credito con preferenza sui creditori non iscritti o iscritti con gradi successivi, in dieci giorni, mentre risulta di un anno per quelli ipotecari ordinari.
Nel caso di specie di vendita di un cespite gravato da mutuo, normalmente, il notaio incaricato raccoglie dalla banca mutuante il prospetto di estinzione anticipata (con dietim) recante l'importo da trattenere sul prezzo pattuito della compravendita, ad estinzione dell'obbligazione, dopodiché fisserà l'appuntamento per il rogito ed il conseguente nuovo atto di mutuo presso i locali della banca mutuante che ricevendo il saldo del proprio credito sottoscriverà apposita quietanza ed il prescritto atto di consenso per la cancellazione dell' ipoteca. Solo a quel punto la banca dell'acquirente subentrante sarà in grado di finanziare l'acquisto immobiliare certa del grado di garanzia ipotecaria acquisito.
Occorre ricordare che solo per i mutui fondiari l'ipoteca iscritta almeno dieci giorni prima della data di sentenza dichiarativa di fallimento è opponibile alla procedura concorsuale. Cosa questa che non è possibile con i mutui ordinari.
 
U

Utente Cancellato 48007

Ospite
nessun copia e incolla...ho solo lavorato circa quarant'anni in una delle maggiori banche italiale (Crediti-Recupero Crediti e Finanza....può bastare ?).
Bye
 

gennaro63

Membro Attivo
Mediatore Creditizio
Mica tanto....eheheheh ...scherzavo........io a scrivere così perfettamente....non ci riesco...dopo 25 anni che sto in questo settore...eheheheheh.....
 

ardigan

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Grazie per le risposte adesso è più chiaro,rimane solo un dubbio,inserendo nella proposta la sospensiva per accettazione mutuo etc che tempistica devo indicare per il tempo che dovrà intercorrere tra la firma della proposta stessa ed il rogito? di solito è 30 giorni ,e con le banche spesso i tempi si allungano,quale potrebbe essere la dicitra corretta da scrivere nella proposta? sarebbe meglio forse non indicare un numero di giorni preciso?
 

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