Assodato quanto suggerito da Diego Antonello, solo dopo aver aperto la successione tuo zio ha diritto a vendere la propria quota ad una persona estranea quale è tua zia (moglie dello stesso) ma deve ossevare quanto qui sotto ti suggerisco.
C. Civ. Art. 732.
Diritto di prelazione.
Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.