Diego Antonello

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Art. 458.
Divieto di patti successori.

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
il problema è che credo che la tutela sia ormai prescritta...come ho già detto le azioni a tutela ereditaria si prescrivono in 5 o 10 anni a seconda della fattispecie, quindi suppongo ci sia ben poco da fare...prova a parlare con un avvocato e vedete se tempi e modi vi permettono qualche azione :ok:
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Assodato quanto suggerito da Diego Antonello, solo dopo aver aperto la successione tuo zio ha diritto a vendere la propria quota ad una persona estranea quale è tua zia (moglie dello stesso) ma deve ossevare quanto qui sotto ti suggerisco.

C. Civ. Art. 732.
Diritto di prelazione.

Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria.

Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
 

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