Salve,
torno a ripetermi, quando si tratta di quesiti tecnici, bisogna rispondere in funzione di norme e regolamenti e non a "sentimento", perchè non sempre la nostra logica persegue i fini di detta legislazione. Ora, con circolare esplicativa del Consiglio superiore dei LL.PP. sul tema del Collaudo Statico così tale organo si esprime:
"....Nelle NTC 2008 è trattato, in termini generali, anche il tema del collaudo statico. In particolare il capitolo 9, interamente dedicato a tale argomento, si apre con la seguente enunciazione "Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante".
Il testo richiamato, riconducendo ad unitarietà le disposizioni contenute in diversi atti normativi, definisce l'estensione concettuale dell'attività di collaudo statico che, come confermato e precisato dalla Circolare n. 617 del 02/02/2009 recante "Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni", deve riguardare "... tutte le parti strutturali delle opere indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato", poiché la finalità di tale attività, come recita sempre la citata Circolare, è volta a garantire "la sicurezza dell'opera e conseguentemente la pubblica incolumità".
La Sezione, pertanto, in base al disposto delle norme tecniche in vigore, osserva che il collaudo statico, generalmente inteso, deve riguardare sicuramente tutti gli interventi aventi ad oggetto le parti dell'opera che svolgono funzione portante, in qualsiasi materiale realizzate...."