Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
C'è un po' di confusione sulle procedure che mi piacerebbe portare alla attenzione.

1) il deposito fiduciario, di fatto è un negozio usato in modo ridondante secondo me, uno perchè il deposito di per se altri non è che, appunto, un deposito di beni fungibili presso un terzo concedendogli fiducia: di per sè, senza arricchimenti e clausole ad hoc, non significa che tale deposito verrà dato in caso di inadempienza all'adempiente, nel caso il venditore. Definirlo come tale poi è una inutilità, in quanto il mero atto di consegnare un assegno in mano all'agente al fine di garantire l'impegno è già di per se costituzione di deposito fiduciario, l'agente ne è custode e quindi responsabile, sono solo le clausole seguenti che autorizzano espressamente l'agente a consegnare la somma al venditore in caso di un ritiro del proponente a dargli il funzionamento che si vuole ottenere.

2) Anche in caso di sospensive, dove si sia prevista una caparra, tale va consegnata lo stesso, o risulta inesistente e quindi inefficace. Se non la si consegna, chi si ritira non dovrà consegnare nulla. Quindi meglio andare di penali espressamente accettate dalle parti come corrispettivo dell'eventuale recesso.
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Il contratto si chiama "scrittura integrativa" perché la proposta é già preliminare e non si può fare un preliminare del preliminare.

A prescindere dalla più recente sentenza di cassazione che ha riabilitato il "preliminare di preliminare", c'è da dire che non è mai stata in dubbio la validità del secondo preliminare, ma del primo (la proposta).

Quindi questa nuova scrittura la si può chiamare come è più opportuno.
Anche fare un preliminare ex novo, magari richiamando quello vecchio, non ne inficia nè ora nè allora la validità.

Se ho capito ciò di cui state parlando, beninteso :^^:
 

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