Rosa1968

Membro Storico
Dovrebbe aspettare un evento incerto fino a settembre 2013
Ma si era obbligato ad aspettare fino a settembre 2013, anche allora era incerto. Oggi mi sembra la cosa si sia aggravata per il crif, l'acquirente è consapevole che potrebbe non avere il mutuo. Quindi o con l'incontro recedono entrambi amichevolmente o diversamente si attenderà settembre 2013 e se non gli daranno il mutuo sarà inadempiente con le conseguenza che perderà la caparra.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Ma si era obbligato ad aspettare fino a settembre 2013, anche allora era incerto. Oggi mi sembra la cosa si sia aggravata per il crif, l'acquirente è consapevole che potrebbe non avere il mutuo. Quindi o con l'incontro recedono entrambi amichevolmente o diversamente si attenderà settembre 2013 e se non gli daranno il mutuo sarà inadempiente con le conseguenza che perderà la caparra.

direi che c'è una differenza sostanziale: con una sospensiva se il mutuo non viene concesso la proposta non ha valore perchè la condizione non si avvera quindi tutti svincolati.
Senza sospensiva il venditore trattiene la caparra e ha diritto a richiedere il risarcimento danni o addirittura l'esecuzione forzata del contratto
 

karuba

Membro Attivo
Agente Immobiliare
contratto concluso (quindi senza assoggettamento a condizione sospensiva di erogazione mutuo) perdi caparra e devi provvigione ad ai
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
Credo che i problemi siano entrambi importanti.

CRIF: verifica chi ha fatto la segnalazione e cosa hai firmato. Se c'è stato un errore di segnalazione devono rettificare. Un iscritto ha detto bene: di solito non fanno segnalazioni. Non lo fanno non perchè sono buoni ma perchè potrebbero essere costretti a risarcire il danno. Se non ottieni un mutuo per la loro segnalazione un buon avvocato, lette le carte che hai firmato, potrebbe agire nei confronti dell'intermediario. E' una ipotesi ma la valuterei.

Contratto: ci sono due ipotesi che ho visto portate avanti dai colleghi. La prima è che esiste un termine ultimo di acquisto che scade il 9/2013 la seconda è che questa pattuizione non sia così rigida.
Se ho capito bene quella corretta sarebbe la prima ipotesi - hai diritto di aspettare sino a settembre 2013. Vigente questa pattuizione hai fatto una proposta di modifica che rimane nei termini originali se la modifica non è accettata dalla controparte (le parti possono sempre di comune accordo cambiare le pattuizioni tra loro intercorrenti).
Dal fatto che non ti hanno restituito l'assegno si può concludere che loro vogliono attendere ma nel contempo hanno rimesso in vendita l'appartamento.

In questo caso il comportamento del venditore costituisce un pericolo per te e l'agenzia è correa nell'azione. Cerca d'ottenere tutte le prove certe possibili che dimostrino questo comportamento. Una volta ottenute le prove che dimostrino in maniera irrefutabile il comportamento del venditore inizia una azione per risoluzione contrattuale e risarcimento del danno. Di solito per somme così piccole (3.000 euro) chiudono in fretta la questione perchè in ipotesi contraria i danni sarebbero maggiori. Attenta che questo passaggio è quello critico perchè se fanno sparire le prove sei punto a capo.

Naturalmente queste sono ipotesi basate su elementi tratti dai diversi post e senza esame della documentazione. Solo un professionista di fiducia può dirimere le diverse problematiche sollevate

Ciao
Kurt
 

TOMMASO05

Nuovo Iscritto
ciao a tutti.... grazie mille per le vostre informazioni....
dopo aver parlato con l'agenzia il problema non è che il venditore non vuole ridarmi l'assegno... il problema è che si è speso i soldi per cavoli suoi e di conseguenza non ha liquidità... mah! cmq sapeva benissimo che se non avessi ottenuto il mutuo lui mi doveva ridare l'assegno... cmq ho avuto conferma che hanno rimesso in venita la casa e stanno facendo tutt'ora degli appuntamenti...
ora mi chiedo se è normale un atteggiamento del genere?!?!?!? mah!
 

Kurt

Membro Attivo
Professionista
Ci sono gli estremi per l'appropriazione indebita.
L’appropriazione indebita è il reato attribuibile a chi, trovatosi a qualunque titolo in possesso di denaro o di cose mobili altrui, se ne sia appropriato, ossia si sia comportato, senza autorizzazione, come se ne fosse il proprietario, per procurarne profitto per sé o per altri.(codice penale, articolo 646).
Nel caso in cui si abbia intenzione di denunciare qualcuno per appropriazione indebita, occorre preliminarmente verificare accuratamente i presupposti del reato: in primo luogo l’elemento oggettivo, ossia il tipo di azione posta in essere a dimostrazione dell’illegittimo trattenimento di denaro o beni altrui. In secondo luogo, sarà utile esaminare elementi che portino a dimostrare come l’azione sia finalizzata ad ottenere un ingiusto profitto (dolo specifico) e come si abbia piena conoscenza del fatto che la cosa è di altri. Al positivo riscontro di tali elementi, si potrà formalizzare denuncia o querela.
Nel caso in cui si voglia denunciare qualcuno per appropriazione indebita è consigliabile rivolgersi ad un legale di fiducia perché possa esaminare la sussistenza o meno della procedibilità a querela.
Non aspettare.
Ciao
Kurt
 

libio77

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Il mancato rispetto dei limiti di finanziabilità del credito fondiario per l’edilizia abitativa dà luogo a nullità del relativo contratto, che può essere anche solo parziale, per cui........ (TRIBUNALE DI UDINE)
 

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