- ogni caso è diverso e va esaminato nel suo concreto atteggiarsi, come pure il diritto è bello (oppure è brutto, a seconda) perchè è... vario e variegato e, purtroppo, ci son poche certezze
- dottrina e giurisprudenza son ferme nel rispetto fondamentale del principio di buona fede, ma - specie quest'ultima - risulta divisa tra pronunzie più innovative e più arretrate e ,soprattutto, sul significato da attribuire alla frase finale dell'art.1359 ("...alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento della stessa")
- sappiamo, in generale, che il proponente è libero di decidere l'oggetto della condizione da inserire ed il suo perimetro, e l'accettante è libero di valutare l'entità del rischio da assumere di volta in volta, pesare l'affare ed il proponente e, se del caso, accettare
- certo è che la condizione, una volta inserita nel contratto, diventa normalmente bilaterale, patrimonio comune (in quanto, una volta accettata, diventa parte integrante del contratto, anche se inserita su iniziativa del proponente), e ciò a meno che i contraenti non ne abbiano espressamente sancito l'unilateralità
- ben può accadere, allora e ad es., che, in una vendita subordinata alla concessione del mutuo al compratore ,il venditore abbia - dapprima - interesse all'avveramento e - poi, invece - maturi un interesse contrario, avendo reperito sul mercato un'offerta più remunerativa;
- ma può succedere (non è qui certo il caso, scrivo in via teorica ed astratta) che anche il compratore possa mutare il proprio interesse rispetto agli intendimenti iniziali, perchè è cambiato il mercato o son cambiate le sue condizioni economiche oppure ha semplicemente trovato un'occasione migliore
- che si fa? quel che importa è che almeno i comportamenti più scorretti (dell'uno e dell'altro) e gli abusi siano sanzionati
- per tentare una prima risposta al quesito proposto, direi che un conto è l'ipotesi in cui il proponente ha subordinato l'acquisto all'ottenimento del mutuo e questo non gli viene concesso per problemi collegati al suo reddito, e - diversa- è l'ipotesi in cui il proponente - impegnatosi con controparte sotto la condizione del mutuo - non si attiva in nulla per ottenerlo, non presenta nemmeno i documenti alla banca, etc.
- in questo secondo caso, il mancato ottenimento del mutuo è a lui imputabile quantomeno a titolo di colpa, se non di dolo, (perchè potrebbe anche aver cambiato idea sull'affare per cui si è impegnato con il venditore), e va sanzionato
- se l'aspirante compratore (ma il medesimo discorso vale anche per l'aspirante venditore),insomma, se una delle due parti ha cambiato idea e "rema contro" l'avveramento (o, in determinate ipotesi, a favore del suo mancato avveramento), è giusto che sia sanzionato
- ripeto: ogni caso è diverso, in uno può non esserci malafede, ma può starci la colpa, ossia la negligenza: anche qui, andrà verificato se si tratta di colpa lieve, media, grave, più grave da sconfinare nel dolo e, se le parti non trovano un accordo amichevole, deciderà un terzo sulla base del codice e della sua (ci si augura) sensibilità
- poi,.... le "maglie" della giustizia hanno.... qualche buco, la dottrina e la giurisprudenza spesso e volentieri non la pensano in maniera univoca nemmeno sulla medesima questione(figurarsi se è diversa), ci sono i clienti furbi, i bravi avvocati, etc.