francesca63

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A fine giugno, quando sapevo che non avremmo concluso la vendita entro la data indicata in proposta, ho sentito l'agente il qualche mi ha detto che le date indicate nelle proposte non sono perentorie
Primo, non era più "una proposta", ma un contratto.
Secondo, non sono perentorie le date entro cui fare il rogito, o altri adempimenti parziali , tipo versamento acconti etc. ; ma sono perentorie le date relative all'avveramento delle condizioni , passate le quali la condizione si ha come non verificata, e il contratto resta inefficace (praticamente, non ha più alcun valore ).
Quindi l'agente , come ho gia scritto, ha gestito male la cosa, purtroppo; era necessario firmare un nuovo accordo, per evitare fraintendimenti, che puntualmente sono arrivati al primo ostacolo.
La proposta della transazione a 2.000 euro mi è stata fatta al telefono, dandomi un termine per l'accettazione di 3 giorni. Vi sembra normale?
No, non mi sembra normale, come non mi pare seria la comunicazione dell'avvocato; il riferimento alla condizione illecita o impossibile, come già scritto, mi pare fuori luogo, cosi come anche la responsabilità precontrattuale, visto che un contratto esiste (e, casomai, la responsabilità è "contrattuale").
Mah...
Prendi tempo, magari sono solo tentativi , anche quelli mal gestiti...
 

brina82

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...passate le quali la condizione si ha come non verificata, e il contratto resta inefficace (praticamente, non ha più alcun valore ).
Quindi l'agente , come ho gia scritto, ha gestito male la cosa, purtroppo; era necessario firmare un nuovo accordo, per evitare fraintendimenti, che puntualmente sono arrivati al primo ostacolo.
Diciamo che a quel punto sarebbe come dire che andavano a rogito senza un accordo scritto, poichè il contratto non è mai stato efficace.

Se così fosse, l'agenzia non avrebbe diritto alla provvigione...
 

matusalemme

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Privato Cittadino
- purtroppo, se ho ben capito, la NON vendita o mancata vendita del tuo immobile è imputabile soltanto a te

- non basta dire "non sono riuscito a vendere": occorre vedere anche a chi è imputabile la non vendita

- e se è imputabile a te (in quanto l'immobile non è in regola nè regolarizzabile in tempi brevissimi), controparte (quella del tuo futuro acquisto) può chiedere la risoluzione del contratto per colpa tua e, quindi, i danni oppure l'esecuzione specifica relativa al tuo futuro acquisto

- se tutti (cliente ed agenzia) accettano di transigere la questione con solo 2000,00, accetta, firma subito, chiudi così (che ti andrebbe bene) e scappa
 

brina82

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non basta dire "non sono riuscito a vendere": occorre vedere anche a chi è imputabile la non vendita
Io questa cosa non la capisco: se il contratto prevede sospensiva (anche se scritto malissimo), ovvero "...la presente proposta è vincolata al fatto che il proponente venda la propria casa entro il 30 giugno..."

Anche se scritto da cani mi pare chiarissimo il fatto che se il proponente non vende, a prescindere da tutto, il contratto non esiste (o al massimo decade...), e se il venditore ha accettato, cosa pretendebbe ora?
 

matusalemme

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quanto scritto sopra deriva dagli artt. 1358 e 1359 cod. civ.

le parti - durante la pendenza della condizione - devono comportarsi secondo buona fede per conservare le ragioni dell'altra parte

qui la condizione è mancata, ma - mi pare - per colpa del postante

secondo l'art.1359 la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte....(qui, il postante)
 

brina82

Membro Storico
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quanto scritto sopra deriva dagli artt. 1358 e 1359 cod. civ.

le parti - durante la pendenza della condizione - devono comportarsi secondo buona fede

qui è mancata, ma - mi pare - per colpa del postante

secondo l'art.1359 la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte....(qui, il postante)
Per capire.

Qualora uno scrivesse una sospensiva sul mutuo e il mutuo non venisse concesso per insufficienza di reddito, mi pare che la causa sarebbe imputabile alla parte...

Ma come mai in questo caso sarebbe efficace la condizione?
 

brina82

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In entrambi i casi non vi è malafede.

Personalmente sto vendendo un immobile ed ho in mano un assegno non incassato, perchè nella sospensiva abbiamo inserito il mutuo.

Se il mutuo non fosse concesso a causa del reddito del promissario acquirente, o anche a causa di eventuali difformità riscontrabili nel mio immobile (cosa che escludo avendo controllato tutto, ma non si sa mai, magari il tecnico della banca può interpretare diversamente), allora io restituisco l'assegno e fine della questione, ma mi pare chiaro che in entrambi i casi non vi sia malafede.
 

matusalemme

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Privato Cittadino
- ogni caso è diverso e va esaminato nel suo concreto atteggiarsi, come pure il diritto è bello (oppure è brutto, a seconda) perchè è... vario e variegato e, purtroppo, ci son poche certezze

- dottrina e giurisprudenza son ferme nel rispetto fondamentale del principio di buona fede, ma - specie quest'ultima - risulta divisa tra pronunzie più innovative e più arretrate e ,soprattutto, sul significato da attribuire alla frase finale dell'art.1359 ("...alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento della stessa")

- sappiamo, in generale, che il proponente è libero di decidere l'oggetto della condizione da inserire ed il suo perimetro, e l'accettante è libero di valutare l'entità del rischio da assumere di volta in volta, pesare l'affare ed il proponente e, se del caso, accettare

- certo è che la condizione, una volta inserita nel contratto, diventa normalmente bilaterale, patrimonio comune (in quanto, una volta accettata, diventa parte integrante del contratto, anche se inserita su iniziativa del proponente), e ciò a meno che i contraenti non ne abbiano espressamente sancito l'unilateralità

- ben può accadere, allora e ad es., che, in una vendita subordinata alla concessione del mutuo al compratore ,il venditore abbia - dapprima - interesse all'avveramento e - poi, invece - maturi un interesse contrario, avendo reperito sul mercato un'offerta più remunerativa;

- ma può succedere (non è qui certo il caso, scrivo in via teorica ed astratta) che anche il compratore possa mutare il proprio interesse rispetto agli intendimenti iniziali, perchè è cambiato il mercato o son cambiate le sue condizioni economiche oppure ha semplicemente trovato un'occasione migliore

- che si fa? quel che importa è che almeno i comportamenti più scorretti (dell'uno e dell'altro) e gli abusi siano sanzionati

- per tentare una prima risposta al quesito proposto, direi che un conto è l'ipotesi in cui il proponente ha subordinato l'acquisto all'ottenimento del mutuo e questo non gli viene concesso per problemi collegati al suo reddito, e - diversa- è l'ipotesi in cui il proponente - impegnatosi con controparte sotto la condizione del mutuo - non si attiva in nulla per ottenerlo, non presenta nemmeno i documenti alla banca, etc.

- in questo secondo caso, il mancato ottenimento del mutuo è a lui imputabile quantomeno a titolo di colpa, se non di dolo, (perchè potrebbe anche aver cambiato idea sull'affare per cui si è impegnato con il venditore), e va sanzionato

- se l'aspirante compratore (ma il medesimo discorso vale anche per l'aspirante venditore),insomma, se una delle due parti ha cambiato idea e "rema contro" l'avveramento (o, in determinate ipotesi, a favore del suo mancato avveramento), è giusto che sia sanzionato

- ripeto: ogni caso è diverso, in uno può non esserci malafede, ma può starci la colpa, ossia la negligenza: anche qui, andrà verificato se si tratta di colpa lieve, media, grave, più grave da sconfinare nel dolo e, se le parti non trovano un accordo amichevole, deciderà un terzo sulla base del codice e della sua (ci si augura) sensibilità

- poi,.... le "maglie" della giustizia hanno.... qualche buco, la dottrina e la giurisprudenza spesso e volentieri non la pensano in maniera univoca nemmeno sulla medesima questione(figurarsi se è diversa), ci sono i clienti furbi, i bravi avvocati, etc.
 

violino11

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Io questa cosa non la capisco: se il contratto prevede sospensiva (anche se scritto malissimo), ovvero "...la presente proposta è vincolata al fatto che il proponente venda la propria casa entro il 30 giugno..."

Anche se scritto da cani mi pare chiarissimo il fatto che se il proponente non vende, a prescindere da tutto, il contratto non esiste (o al massimo decade...), e se il venditore ha accettato, cosa pretendebbe ora?

Io ho postato proprio perché sono di questa opinione.
Non contiamo poi che il vizio di conformità dell'immobile che devo vendere è comunque stato scoperto dopo il 30 giugno. Non si sarebbe comunque riusciti ad andare a rogito entro la data vincolo in quando la delibera del mutuo dei miei acquirenti è arrivata tardi e non c'era il modo di andare dal notaio entro giugno.

Per quando riguarda poi la buona fede... ripeto, ho in mano un atto di compravendita che riporta che la parte venditrice (la ditta che mi ha costruito e venduto casa) garantisce "l'inesistenza di irregolarità edilizie, urbanistiche e amministrative" e sono inoltre state fatte due ulteriori perizie (bancarie) senza rilevare nulla.
Se avessi avuto il sospetto che ci fossero stati problemi avrei sicuramente agito prima.

La male fede direi che è un'altra cosa.
 

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