pelusigiuseppe
Nuovo Iscritto
Salve a tutti,
vorrei chedervi se il rilascio della polizza fidejussoria relativa all'acquisto di un immobile in costruzione diventa obbligatorio al momento dell'accettazione della proposta da parte del venditore o al momento della stipula del preliminare?
Vorrei precisare che il Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 recita testulamente: All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
Considerando che l'accettazione di una proposta d'acquisto di fatto conclude un contratto, come la mettiamo?
vorrei chedervi se il rilascio della polizza fidejussoria relativa all'acquisto di un immobile in costruzione diventa obbligatorio al momento dell'accettazione della proposta da parte del venditore o al momento della stipula del preliminare?
Vorrei precisare che il Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 recita testulamente: All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento.
Considerando che l'accettazione di una proposta d'acquisto di fatto conclude un contratto, come la mettiamo?