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Utente Cancellato 44565

Ospite
Nel caso in cui una proposta d'acquisto non citi la dicitura "caparra" (nè confirmatoria, nè penitenziale) ma solamente:
"la somma X viene versata alla firma della presente a titolo di acconto prezzo"

che tipo di obbligazioni sorgono verso la parte proponente?

E' possibile che la parte proponente possa in seguito recedere senza problemi e pretendere anche la restituzione dell'acconto prezzo versato?
 

studiopci

Membro Storico
Si ... in quanto l'acconto prezzo non è una garanzia penitenziale... attento però che molte volte nelle proposte viene scritto: " la somma x viene versata alla firma della presente proposta a titolo di acconto prezzo e diverrà alla accettazione della presente caparra confirmatoria " questa è una dicitura indicativa , ma il senso è questo... allora in questo caso l'acconto prezzo all'accettazioe , quindi alla formalizzazione del contratto diventa caparra ed in quanto tale costituisce titolo di pegno.Fabrizio
 
U

Utente Cancellato 44565

Ospite
grazie della risposta.

Ho avuto il dubbio perchè ho saputo di un caso in cui una persona X ha avuto una proposta da un'agenzia con assegno allegato con appunto la dicitura "a titolo di acconto prezzo". La parola "caparra" non era affatto menzionata.
Inoltre l'agenzia gli presentava un foglio a parte in cui la parte venditrice si obbligava in ogni caso a corrispondergli la mediazione. La persona X trovando strana la richiesta di sottoscrivere quest'altro foglio si è rivolta ad un legale il quale ha vivamente sconsigliato di firmarlo.
La paura della persona X era che la parte proponente fosse d'accordo con il mediatore ed avrebbe in seguito ritirato l'offerta, mentre il mediatore poteva in ogni caso rivendicare il suo diritto alla provvigione grazie al foglio firmato a parte.
studiopci il tuo commento mi fa pensare che questa paura potesse essere fondata e l'avvocato abbia dato un buon consiglio dicendo di non firmare.

Quello che mi sembra un po' strano da neofita, è che le modalità per recedere da una lunga scrittura chiamata "proposta IRREVOCABILE d'acquisto" dipendano totalmente da un paio di piccole apparentemente trascurabili paroline quali:
"acconto prezzo", "caparra penitenziale", "caparra confirmatoria"

ciao!
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Nel caso in cui una proposta d'acquisto non citi la dicitura "caparra" (nè confirmatoria, nè penitenziale) ma solamente:
"la somma X viene versata alla firma della presente a titolo di acconto prezzo"

che tipo di obbligazioni sorgono verso la parte proponente?

E' possibile che la parte proponente possa in seguito recedere senza problemi e pretendere anche la restituzione dell'acconto prezzo versato?
Sarebbe un caso da studiare più approfonditamente.
Il fatto che esistano caparre ( confirmatoria o penitenziale ) equivale ha una predertiminazione delle conseguenze del recesso.
La mancanza del termine "caparra", apre, secondo me, uno scenario di irrevocabilità del contratto con possibilità di diritto di richiesta all'inadempiente dell'intero danno subito.
Cioè, a mio parere, le parti, stipulando un accordo così concepito, rinunciano alla fase del possibile ripensamento coperto dalla caparra.
Quella proposta con l'acconto-prezzo se, improvvidamente, accettata dell'altra parte avrebbe fatto nascere un contratto definitivo e non un preliminare, senza possibilità di recesso nè restituzione dell'acconto-prezzo. Anzi con l'obbligo di comprare od idennizzare il venditore a sua soddisfazione ( o secondo sentenza del giudice ).

Quindi, o furbizia o ignoranza.
 

kolia cassin

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Effettivamente in caso di inadempimento del compratore l'acconto viene restituito a differenza della caparra che è trattenuta (penitenziale o confirmatoria che sia), ma la parte inadempiente è comunque responsabile per il danno, il fatto di avere in mano la caparra è solo un modo per pre determinare il danno e non dover fare una causa per farlo emergere e quantificare. Inoltre una condotta del genere mette a rischio il mancato promissario compratore: oltre al danno (che molti giudici tendono ad equiparare all'acconto se nell'ordine del 5-10% del prezzo di compravendita) si può procedere per chiedere l'adempimento del contratto da parte dell'ex promissario venditore.
Kolia Cassin
Casedaenti.it
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Effettivamente in caso di inadempimento del compratore l'acconto viene restituito a differenza della caparra che è trattenuta (penitenziale o confirmatoria che sia), ma la parte inadempiente è comunque responsabile per il danno, il fatto di avere in mano la caparra è solo un modo per pre determinare il danno e non dover fare una causa per farlo emergere e quantificare. Inoltre una condotta del genere mette a rischio il mancato promissario compratore: oltre al danno (che molti giudici tendono ad equiparare all'acconto se nell'ordine del 5-10% del prezzo di compravendita) si può procedere per chiedere l'adempimento del contratto da parte dell'ex promissario venditore.
Kolia Cassin
Casedaenti.it
Non mi è chiaro il tuo intervento.
Cosa ritieni avvenga, a tuo parere, nei 3 casi :
1) solo acconto prezzo ?
2) caparra confirmatoria ?
3) caparra penitenziale ?
Al momento non concordo con la tua spiegazione, ma posso non avere capito.
Io vedo 3 quadri distinti e diversi.
 

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