Per evitare fraintendimenti forse è meglio chiarire :
l’art. 1326 del Codice Civile recita: “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dall’altra parte”, A questo punto, dopo che il proponente acquirente è venuto a conoscenza dell’accettazione della proposta irrevocabile di acquisto da parte del venditore, il contratto è concluso.
a proposta di acquisto non è altro che un accordo scritto tra acquirente e venditore dove l'aquirente dice che si impegna ad acquistare quell'appartamento alle condizionei scritte nel preliminare.
La proposta è un atto unilaterale , obbligatoriamente redatto in forma scritta , che nel momento in cui viene accettata diviene contratto tra le parti.
ora se tu hai gia versato 5 mila euro sono stati dati per fermare la casa. se ora non ti interessa più non fai altro che dire che ti ritiri. perderai si 5 mila euro e ti fermi li. la caparra di cui si parla sarebbero i 15000 che dovresti versare al compromesso come anticipo dell'acquisto. nulla è dovuto all'agenzia se non si conclude l'affare.
L'unica cosa giusta è che perderai i 5.000 € , ma non si pensi che ci si può alzare una mattina e dire " abbiamo scherzato", nella migliore delle ipotesi se ti ritiri, diventanto parte inadempiende il contratto, potresti essere obbligato ad onorare il contratto scritto, nella peggiore perdere le somme versate e pagare i danni.
nulla è dovuto all'agenzia se non si conclude l'affare
Niente di più sbagliato
“Ai sensi dell'art. 1754 cod. civ. si qualifica mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, risultando idonea al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione anche l'esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare, non rilevando, a tale scopo, che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti“ (Cass. civ., Sez. III, 20/12/2005, n. 28231).
se ti chiede soldi l'agenzia non fai altro che dirgli di farseli dare da chi li ha ingaggiati (il proprietario dell'appartamento) per la vendita non tu che hai perso l'occasione.
Sorvolo perchè il concetto è chiarito prima
l'agenzia ha diritto alla sua parcella solo in caso di avvenuto compromesso.
Il diritto alla provvigione matura a favore del mediatore, normalmente nei confronti di entrambe le parti, “se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”, cosi come previsto dall'articolo 1755 codice civile, inderogabile norma di ordine pubblico- economico.
Il presupposto idoneo per il diritto alla provvigione del mediatore. Tale diritto, inoltre, consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti come la proposta irrevocabile di acquisto.
anche se si dichiara nulla una proposta d'aquisto il proprietario di casa non è obbligato a dare la restituzione della cifra data al momento del preliminare
Potrei visionare l'articolo di legge che sancisce codesto abominio.?