Premesso che per trovare un " cavillo " o un eventuale motivo palese di nullità o annullabilità dell'atto , è opportuno leggere le carte nella loro interezza ( lo stralcio di una clausola o di un articolo potrebbe indurre ad un parere sbagliato ) in linea di massima il corretto iter è :
1° Proposta
2° Compromesso
3° Eventuali integrazioni di somme
4° Rogito e consegna dell'immobile ( può capitare alcune volte il differimento della consegna )
ora, però, abbiamo che se la proposta ( che per disposizione dell'AdE deve essere registrata ) per forma e contenuti riveste carattere di preliminare, questa non può rimandare ad un successivo atto preliminare di compravendita ( compromesso ) in quanto non può un atto rimandare ad un altro atto avente lo stesso contenuto e forma, ed è ciòche la sentenza della Cassazione ha ribadito, per questo nel caso in cui la proposta riveste per forma e contenuto carattere di atto preliminare ,
anche se questa ( la proposta ) non è stata registrata, e rimanda ad un successivo atto preliminare , tutta la trattativa è nulla e la nullità può essere richiesta dalla parte acquirente.
Nel tuo caso specifico , ripeto non avendo le carte avanti potrei commettere un errore, la dicitura che riporti :
una clausola della proposta d'acquisto cita :"euro ********verranno versati alla parte venditrice a titolo di caparra confirmatoria entro il xxxxxxxx data entro la quale verrà redatta una eventuale scrttura privata".
si presta ad una duplice interpretazione, facilmente smontabile da un avvocato furbetto, e cioè :
" data entro la quale verrà redatta una eventuale scrittura privata " l'eventuale scrittura privata potrebbe intendersi sia come atto preliminare che come scrittura privata integrativa avente valore di ricevuta. Resta da vedere ora le due scritture , la proposta e il preliminare , se sono simili e tu hai in mano le due copie debitamente controfirmate, potresti appellarti alla sentenza di cassazione e chiedere la nullità di tutto con restituzione delle somme da te versate senza nessun aggravio di penali.
Per quanto riguarda la clausola del mancato rilascio del certificato di agibilità, anche quì è opportuno leggere nell'interezza la scrittura, certamente non è motivo si nullità della vendita, potrebbe essere eventualmente motivo di annullabilità ( se non dovesse esserci proprio l'agibilità ) e certamente è motivo di sospensiva fino a produzione del certificato o evntualmente può essere motivo di ricontrattazione dei termini di pagamento o del prezzo, ma... ripeto solo una lettura completa del tutto può darci un'idea più chiara e, per questo motivo un avvocato leggendo le carte potrà aiutarti. Spero di essere stato chiaro . Fabrizio