Io ho trovato questo in giro:
La irrevocabilità (cioè la rinuncia per un dato termine al diritto alla revoca) è un elemento accessorio della proposta.
Questo di pattuizione ha come caratteristica ESSENZIALE l'apposizione da parte del proponento di un termine di eficacia.
La mancanza della indicazione di un termine fa venir meno l'efficacia del patto di irrevocabilità e la proposta deve quindi considerarsi pura e semplice e, come tale, revocabile in ogni momento.
In sostanza siccome non è possibile una proposta IRREvocabile perpetua la proposta deve intendersi REvocabile e quindi puoi in qualunque momento ritirarla.
Fonti:
Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell'art. 1329, comma 1, c.c., costituendo elemento essenziale della proposta irrevocabile, deve essere fissato dallo stesso proponente: in mancanza di tale determinazione, la proposta, dovendo considerarsi pura e semplice, è revocabile, a norma dell'art. 1328, comma 1, c.c., finché il contratto non sia concluso. Nè, per ritenere il carattere irrevocabile della proposta, può farsi ricorso ad altri meccanismi di determinazione del termine predisposti nel codice civile, come quello dettato in materia di opzione dall'art. 1331, comma 2, non richiamabile analogicamente, data la sua natura di eccezione al principio generale di revocabilità della proposta (art. 1328).
Cassazione civile , sez. II, 07 aprile 1987, n. 3339