scusate il ritaro.....giornata lunga.....:
1757. Provvigioni nei contratti condizionali o invalidi.
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.
Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.
La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.
Quindi se non danno il mutuo, no provvigione per agenzia.....
Mary, a scanso di equivoci, domani manda una raccomandata all'Agenzia dove si ricorda la condizione sospensiva e rimarca, con gentilezza, che nel caso il mutuo non venga dato, anche i soldi della provvigione vanno restituiti.
Loro non dovevano prendere l'assegno della provvigione....per loro non è una caparra, è un compenso per servizi, è diverso dal venditore....i titoli sono diversi.