Re: Proposta vincolata mutuo senza preliminare. Occorre registra
Buongiorno .
Dopo aver letto tutti gli interventi ho fatto "i compiti a casa"
In diritto si ha una condizione sospensiva quando gli effetti del negozio giuridico ad essa sottoposta non si producono immediatamente, ma solo qualora la condizione espressa,futura ed incerta, si avveri
La giurisprudenza ha evidenziato come, ai fini fiscali, rilevi il verificarsi dell'evento futuro ed incerto cui è subordinata l'efficacia del contratto. Infatti, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4657 del 21 dicembre 1998 evidenzia come gli effetti traslativi o costitutivi sono prodotti non dalla stipulazione di un contratto di compravendita sottoposto a condizione sospensiva , ma dal verificarsi della medesima . Tale sentenza evidenzia anche come la scelta di dare rilievo fiscale al momento della stipula del contratto e non a quello del verificarsi della condizione sospensiva potrebbe essere considerata non conforme ai principi di uguaglianza e di capacità contributiva.
In effetti, nel caso si dia rilievo alla stipula del contratto condizionato come momento di effettuazione dell'operazione si spezzerebbe il necessario collegamento tra il prelievo fiscale e gli indici rivelatori della capacità contributiva
la normativa fiscale, se correttamente interpretata, non dà rilievo alla retrodatazione (momento della stipula qundi accordo delle parti) del contratto sospensivamente condizionato, ma al fatto generatore degli effetti contrattuali (momento in cui si verifica l'evento) . Infatti, solo quando,e se, l'evento futuro e incerto si verificherà, si manifesterà la capacità contributiva rilevante sia ai fini IVA che ai fini delle dirette.
C'e un avvocato , un fiscalista che possa quindi illuminarci ? Ciao a tutti.
Buongiorno .
Dopo aver letto tutti gli interventi ho fatto "i compiti a casa"
In diritto si ha una condizione sospensiva quando gli effetti del negozio giuridico ad essa sottoposta non si producono immediatamente, ma solo qualora la condizione espressa,futura ed incerta, si avveri
La giurisprudenza ha evidenziato come, ai fini fiscali, rilevi il verificarsi dell'evento futuro ed incerto cui è subordinata l'efficacia del contratto. Infatti, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4657 del 21 dicembre 1998 evidenzia come gli effetti traslativi o costitutivi sono prodotti non dalla stipulazione di un contratto di compravendita sottoposto a condizione sospensiva , ma dal verificarsi della medesima . Tale sentenza evidenzia anche come la scelta di dare rilievo fiscale al momento della stipula del contratto e non a quello del verificarsi della condizione sospensiva potrebbe essere considerata non conforme ai principi di uguaglianza e di capacità contributiva.
In effetti, nel caso si dia rilievo alla stipula del contratto condizionato come momento di effettuazione dell'operazione si spezzerebbe il necessario collegamento tra il prelievo fiscale e gli indici rivelatori della capacità contributiva
la normativa fiscale, se correttamente interpretata, non dà rilievo alla retrodatazione (momento della stipula qundi accordo delle parti) del contratto sospensivamente condizionato, ma al fatto generatore degli effetti contrattuali (momento in cui si verifica l'evento) . Infatti, solo quando,e se, l'evento futuro e incerto si verificherà, si manifesterà la capacità contributiva rilevante sia ai fini IVA che ai fini delle dirette.
C'e un avvocato , un fiscalista che possa quindi illuminarci ? Ciao a tutti.