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Agente Immobiliare
Buongiorno, vi rispondo prima con alcuni articoli e sentenze che ho trattato in precedenza varie volte e poi con le mie conclusioni:

art 1759: Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Cass. civile n° 16623 del 16/07/2010, ord. 27482 del 28/10/2019, e cass.18140/2015: qualora il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente.

Cass.C. n. 24534/2022: "Il mediatore aveva quanto meno l'obbligo di informare l'acquirente della propria inconsapevolezza circa la verità di quanto dichiarato dalla parte venditrice, chiarendo che si trattava di notizia non controllata.

Quindi se il mediatore non ha verificato l'esistenza di abusi e non lo ha detto ala parte non può pretendere la mediazione dall'acquirente ma può pretendere la penale dal venditore e deve sperare che l'acquirente non faccia causa a tutti e 2 (mediatore e venditore) poichè entrambi inadempienti.
 

IL TRUCE

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Buongiorno, vi rispondo prima con alcuni articoli e sentenze che ho trattato in precedenza varie volte e poi con le mie conclusioni:

art 1759: Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

Cass. civile n° 16623 del 16/07/2010, ord. 27482 del 28/10/2019, e cass.18140/2015: qualora il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute ma conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente.

Cass.C. n. 24534/2022: "Il mediatore aveva quanto meno l'obbligo di informare l'acquirente della propria inconsapevolezza circa la verità di quanto dichiarato dalla parte venditrice, chiarendo che si trattava di notizia non controllata.

Quindi se il mediatore non ha verificato l'esistenza di abusi e non lo ha detto ala parte non può pretendere la mediazione dall'acquirente ma può pretendere la penale dal venditore e deve sperare che l'acquirente non faccia causa a tutti e 2 (mediatore e venditore) poichè entrambi inadempienti.
E mi pare ancora poco sinceramente.
Come mi pare stroce che il ricorso a te sia facoltativo mentre lo vorrei obbligatorio.
Persino Trucida se non pubblica perde il suo status.. quindi non vedo perche chi dalle scuole serali passi ad AI non debba esssere sottoposto ad un costante monitoraggio delle competenze.
Poi ci sarebbe altro da aggiungere ma taccio prima chr gli incapienti abbiettino appellandosi alla democrazia..
"""certo che decido io..pensa di essere in un parlamento o in un ospedale? ""( Cit. Trucida San Diego GH)
 

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