Graf

Nominato ad Honorem
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Per "facta concludentia" il conduttore manifesta la volontà di retrocedere dalla disdetta, mi pare.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Ma il mio problema era un altro....:occhi_al_cielo:

Mi domandavo se la disdetta del conduttore fosse valida pur permanendo nell'immobile oltre il termine di fine locazione da lui stesso richiamato......:occhi_al_cielo:e continuando a pagare l'affitto.


L’invio di regolare disdetta (a patto che sia conforme a quanto previsto per legge e che la data di recesso non sia interpretabile) provoca sempre la cessazione del contratto (salvo che non venga successivamente annullata da una seconda raccomandata e sempre che l’altra parte l’accetti a mezzo raccomandata: per annullare una disdetta, infatti, è richiesto l’assenso di entrambe le parti sulla revoca dell’atto unilaterale), a nulla rilevando che il locatario continui a detenere i locali e a versare il canone di locazione anche dopo la scadenza del contratto. Il problema, a mio avviso, semmai, è un altro: la sorte del contratto e il comportamento che terrà il locatore. Nel caso descritto andranno verificate attentamente le concrete modalità di svolgimento di fine rapporto (fiscalmente il contratto viene risolto?). Il locatore bonariamente può benissimo rimanere per un tempo limitato in tale (rischiosa) posizione, avendo però cura di non cadere nel pericolo del sciagurato “tacito rinnovo” (“questa disdetta – scrivi al #14 - avviene alla fine dei sei anni”), che potrebbe verificarsi dopo un certo tempo senza che il locatore abbia tempestivamente dato corso ad azioni dirette inequivocabilmente alla restituzione dell’immobile, e facendo invece presumere la propria intenzione a fare proseguire il rapporto.

E’ comunque opportuno che il locatore, oltre la scadenza del termine, inviti perentoriamente (con lettera raccomandata) il proprio conduttore a rilasciare i locali, ricordando altresì che ogni somma versata in questo periodo dal conduttore verrà trattenuta e accettata non a titolo di canone di locazione, bensì a titolo di indennità di occupazione (anche se non tutti gli uffici locali del Registro concordano sulle conseguenti incombenze fiscali), ai sensi dell’art. 1591 cod. civ., con riserva di chiedere una maggiore somma a titolo di danno (ad esempio nell’ipotesi di nuova locazione andata in fumo).
 
S

SGTorino

Ospite
Una raccomandata a mano, al posto della raccomandata inviata per posta, ritengo che si possa considerare una comunicazione valida, purchè il proprietario la controfirmi, con data, per ricevuta. Il fatto che l'inquilino si trattenga oltre i termini concordati obbliga, a mio avviso, il proprietario ad incassare il mensile a titolo di indennità di occupazione e non di canone di locazione. Il prolungarsi della permanenza dell'inquilino, secondo me, imporrà al proprietario di intraprendere una procedura di sfratto (oltre ad eventuale richiesta danni), salvo che le parti si accordino diversamente.
 

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