(ASCA) - Roma, 21 mar - La commissione Giustizia dl Senato ha approvato, dando mandato al relatore di riferire in Aula, il ddl sull'esercizio abusivo delle professioni che inasprisce le pene previste per questo reato. Lo annuncia il primo firmatario della norma, Franco Cardiello del Pdl.
''Mentre oggi e' prevista una sanzione pecuniaria fino a 500 euro o la reclusione di 6 mesi, pene che il patteggiamento di fatto vanificano, con grande nocumento dei cittadini truffati - osserva Cardiello - con il nuovo ddl la pena e' innalzata, prevedendo la reclusione da 6 mesi a 3 anni a cui si affianca obbligatoriamente una sanzione economica, che va da 1.000 a 10 mila euro. Inoltre, cosa importantissima, ora e' prevista anche la confisca dello studio e dei beni strumentali di chi esercita abusivamente una professione''.
''Auspichiamo che la norma approvata oggi dalla commissione - conclude Cardiello - possa arrivare presto all'esame dell'Aula''. La norma, licenziata con l'approvazione di emendamenti che modificano dunque il testo base, ha registrato il voto favorevole di Pdl, Lega Nord, IdV, Udc, mentre contrario si e' espresso il Pd. A spiegare la posizione dei democratici e' la capogruppo Pd in commissione, Silvia Della Monica.
''Noi avevamo chiesto la depenalizzazione del reato, perche' se si va nella direzione di un allegerimento delle carceri, non possiamo poi approvare norme che di fatto appesantiscono la situazione - ha detto -. Detto cio' nel merito del provvedimento siamo per un deciso inasprimento delle sanzioni amministrative che arrivino fino alla confisca dei beni, ma secondo noi serve una riflessione sulla pena detentiva''.
Senato della Repubblica, Commissione Giustizia, Disegno di legge n. 2420
Testo come modificato dagli emendamenti approvati.
Art. 1.
1. L’articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 348. – (Abusivo esercizio di una professione)
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1. 000 a euro 10.000.
Nel caso di condanna si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240».
Art. 1-bis.
1. L'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito dal seguente:
''Art. 8.
1. A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge''.
''Mentre oggi e' prevista una sanzione pecuniaria fino a 500 euro o la reclusione di 6 mesi, pene che il patteggiamento di fatto vanificano, con grande nocumento dei cittadini truffati - osserva Cardiello - con il nuovo ddl la pena e' innalzata, prevedendo la reclusione da 6 mesi a 3 anni a cui si affianca obbligatoriamente una sanzione economica, che va da 1.000 a 10 mila euro. Inoltre, cosa importantissima, ora e' prevista anche la confisca dello studio e dei beni strumentali di chi esercita abusivamente una professione''.
''Auspichiamo che la norma approvata oggi dalla commissione - conclude Cardiello - possa arrivare presto all'esame dell'Aula''. La norma, licenziata con l'approvazione di emendamenti che modificano dunque il testo base, ha registrato il voto favorevole di Pdl, Lega Nord, IdV, Udc, mentre contrario si e' espresso il Pd. A spiegare la posizione dei democratici e' la capogruppo Pd in commissione, Silvia Della Monica.
''Noi avevamo chiesto la depenalizzazione del reato, perche' se si va nella direzione di un allegerimento delle carceri, non possiamo poi approvare norme che di fatto appesantiscono la situazione - ha detto -. Detto cio' nel merito del provvedimento siamo per un deciso inasprimento delle sanzioni amministrative che arrivino fino alla confisca dei beni, ma secondo noi serve una riflessione sulla pena detentiva''.
Senato della Repubblica, Commissione Giustizia, Disegno di legge n. 2420
Testo come modificato dagli emendamenti approvati.
Art. 1.
1. L’articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 348. – (Abusivo esercizio di una professione)
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1. 000 a euro 10.000.
Nel caso di condanna si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240».
Art. 1-bis.
1. L'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito dal seguente:
''Art. 8.
1. A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge''.